Cassation court dismisses appeal regarding tax debt extinction declaration under new legislative framework.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court's declaration that a tax litigation was extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency, pursuant to the new 2023 decree, documented the regular conclusion of the dispute without any denial of the extinction request. Consequently, the court held that the procedural requirements for extinction were met, leaving the matter closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2023; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the statutory list for the declaration of extinction of tax proceedings constitutes the regular conclusion of the dispute, thereby extinguishing the legal action unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22365/2022 R.G. proposto da: MARIANI GIANLUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato VIRGILI MANUEL unitamente all’Avv. GUGAMELLI ANDREA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 931/03/2022 depositata il 26/07/2022, pronunci ata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR