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Ordinanza — n. 28948/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows correction of Cassation order to add lawyer's expense deduction clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28948/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the deduction of litigation costs. The defense attorney had previously requested the deduction of expenses for the winning party's counsel, but the original order omitted this specific instruction. The court ruled that the correct procedural remedy for such omissions is the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code, rather than standard appeals. Consequently, the court ordered the integration of the prior order to include the deduction clause in favor of the appointed attorney.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; In the absence of explicit legislative provisions, the material error correction procedure is the exclusive remedy for omitting a request by a defense attorney for the deduction of litigation costs, ensuring the attorney's right under Article 93 c.p.c. is respected.

Parole chiave

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material error correction litigation costs deduction defense attorney rights Civil Procedure Code Cassation order integration rettifiche finanziarie errore di calcolo risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
380 bis 1, datata 14.7.2022, il difensore del contribuente, Avv.to Massimo Pacini, aveva chiesto la distrazione delle spese, mediante le espressioni “condannare l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese e degli onorari … di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Art. 380 bis c.p.c.
L’iter della correzione d’errore materiale è tratteggiato nei commi 1 e 2 dell’art. 380 bis cod.
Art. 391-bis c.p.c.
civ., come richiamati dall’art. 391 biscomma 2 cod.
art. 93 c.p
380 bis 1, datata 14.7.2022, il difensore del contribuente, Avv.to Massimo Pacini, aveva chiesto la distrazione delle spese, mediante le espressioni “condannare l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese e degli onorari … di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
art. 391-bis c.p
civ., come richiamati dall’art. 391 biscomma 2 cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
L’iter della correzione d’errore materiale è tratteggiato nei commi 1 e 2 dell’art. 380 bis cod. proc. civ., come richiamati dall’art.
art. 391 biscomma 2 cod. proc. civ
civ., come richiamati dall’art. 391 biscomma 2 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. L, 31.5.2023, n. 15302
Come ribadito da ultimo con la pronuncia Cass. sez. L, 31.5.2023, n. 15302 (cfr.
Cass. SU, 27.11.2019, n. 31033
anche, tra le altre, Cass. SU, 27.11.2019, n. 31033), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.
Cass. n. 12437 del 17/05/2017
(in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017: «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.
Cass. n. 8085/2006
Cass. n. 20547/2009
8085/2006 e Cass. n. 20547/2009)”, Cass.
Cass., sez. un., ord. 27/06/2002, n. 9438
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002, n. 9438; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione di errore materiale proposta da: Pellegrini Loreno, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to Massimo Pacini del Foro di Firenze, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio delAvv.to Michele Lovaglio, alla via Tuscolana n. 9 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; -intimata - avverso l’ordinanza 5.12.2022, n. 35625, pronunciata dalla Corte di Cassazione; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. L’Avv.to Massimo Pacini, quale difensore di Pellegrini Loreno, ha proposto istanza per la correzione dell’errore materiale O GGETTO : Istanza di correzione di errore materiale - Distrazione delle spese di lite. commesso nella ordinanza di questa Corte, n. 35625, dep. il 5.12.2022. Con detta ordinanza, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1644 del 30.9.2015, questa Corte ha condannato l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite in favore di Pellegrini Loreno, omettendo, tuttavia, di disporne la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, la quale dichiara che ne aveva fatto istanza.

L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la notifica dell’istanza di correzione in data 12.1.2023, ma non ha svolto difese in questa sede. Ragioni della decisione 1. Dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, nella memoria ex art. 380 bis 1, datata 14.7.2022, il difensore del contribuente, Avv.to Massimo Pacini, aveva chiesto la distrazione delle spese, mediante le espressioni “condannare l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese e degli onorari … di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c.”.

2. Come ribadito da ultimo con la pronuncia Cass. sez. L, 31.5.2023, n. 15302 (cfr. anche, tra le altre, Cass. SU, 27.11.2019, n. 31033), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017: «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione»). 2.1.

Tanto premesso, il diritto dell’avvocato ex art. 93 c.p.c. sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione. Infatti questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di precisare, pronunziando a Sezioni Unite, che “la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009)”, Cass.

SU, 27.11.2019, n. 31033. 2.2. L’iter della correzione d’errore materiale è tratteggiato nei commi 1 e 2 dell’art. 380 bis cod. proc. civ., come richiamati dall’art. 391 biscomma 2 cod. proc. civ., con previsione di notifica, almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, «del decreto agli avvocati delle parti», modalità (questa) che ricalca, peraltro, quella del procedimento di correzione dinanzi al giudice del merito, dove è stabilito che, in caso di correzione chiesta da una delle parti, il giudice fissa l’udienza con decreto «da notificarsi insieme al ricorso a norma dell’art. 170 primo e terzo comma» (art.288 comma 1 cod. proc. civ.), ossia al procuratore costituito della controparte, ovvero direttamente a quest’ultima se costituitasi in giudizio personalmente.

3. Conclusivamente, il ricorso proposto dall’Avv.to Massimo Pacini, quale anticipatario delle spese processuali per conto di Pellegrini Lorenzo, va accolto, prevedendosi che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 35625/22 sia corretto aggiungendo, dopo le espressioni «ed agli accessori di legge», le seguenti espressioni «, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002, n. 9438; Cass. ord. 4/05/2009, n. 10203; Cass. ord. 17/09/2013, n. 21213). La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso per la correzione di errore materiale proposto e, per l'effetto dispone che, nella ordinanza n. 35625 del 2022 di questa Corte, il dispositivo sia integrato mediante l'aggiunta, dopo le espressioni «ed agli accessori di legge», e prima del punto, delle seguenti espressioni «, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta». Dispone l’