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Decreto — n. 28929/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished by legislative decree listing case closure.

Numero d'incarto Decreto — n. 28929/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a legislative decree listing the case's regular conclusion. The lower court found that the insertion of the case into the official list documented the absence of any denial of the extinction request under the relevant law. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative decree lists a case as concluded without a formal denial of extinction, the civil procedure is automatically extinguished and costs remain with the advancing party.

Parole chiave

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legislative decree case extinction civil procedure costs allocation administrative listing contenzioso tributario tempestività tributaria difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1496/01/2021 depositata il 14/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7992/2022 R.G. proposto da: BARTOLINI DINO, BAR CHALET PINETA DI BARTOLINI DINO, rappresentati e difesi dall'avvocato CALABRESE INNOCENZO. contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI E AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difese dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 1496/01/2021 depositata il 14/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO