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Ordinanza — n. 28922/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal when taxpayer withdraws case via simplified settlement procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28922/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished after the taxpayer submitted a simplified withdrawal request accompanied by payment proof. The municipality had adopted a regulation for this specific simplified procedure under Law 197 of 2022, and no formal denial notice had been issued yet. Consequently, the court ruled that the litigation ended automatically upon the taxpayer's voluntary withdrawal, exempting the parties from standard court fees.

Regesto Legislator

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Law 197/2022, Art. 1, paras. 194, 198, 201; When a taxpayer voluntarily withdraws a tax dispute under the simplified settlement procedure established by Law 197/2022 without a prior formal denial from the tax authority, the judicial proceedings are automatically extinguished.

Parole chiave

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simplified tax settlement voluntary withdrawal of appeal tax dispute extinction Law 197 2022 judicial costs exemption imposte comunali sfratto da locali commerciali tempestività della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Law n. 197 of 2022, Art. 1, paras. 194, 198, 201
197 del 2022 (art. 1, comma 201).

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420
"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 451/2023 R.G. proposto da: LA COMMERCIALE SRL, elettivamente domiciliato in Messina XXVII Luglio 103, presso lo studio dell’avvocato ALECCI ROBERTO (LCCRRT80E15F158W), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI TERME VIGLIATORE, elettivamente domiciliato in BARCELLONA POZZO DI GOTTO VIA MOLETI 20 - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LETO FRANCESCO (LTEFNC64P06A638D), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA, SEZ.DIST.MESSINA n. 4734/2022, depositata il 19/05/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento i.m.u. per l’anno 2012, adottato dal Comune di Terme Vigliatore. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello.

3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 4.Il Comune di ha resistito con controricorso. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 3 ottobre 2023. CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022, e la rinuncia al presente giudizio.

2. Il Comune di Terme Vigliatore ha, in effetti, adottato nel marzo 2023 un regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie, come previsto dalla l. n. 197 del 2022. 3.Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201).

4. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022, che stabilisce che il condono si perfeziona 5.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.