Cassation court dismisses appeal against tax decree declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Rete Ferroviaria Italiana against a tax decree declaring the litigation extinguished. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the extinction of the lawsuit had expired, as evidenced by the transmission of the case list to the Revenue Agency. Consequently, the court upheld the decision that the process ended automatically, leaving the advanced costs to the party responsible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, legge n. 197/2022: The court declares that when the statutory period for declaring the extinction of a tax litigation expires without a formal objection, the process is automatically extinguished, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3240/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato BASILAVECCHIA MASSIMO avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ STACCATA MESSINAn. 6305/16/2022 depositata il 11/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023,espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR