Cassation court allows appeal against tax assessment for failure to examine rurality claim in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court granted the appeal against a tax assessment, ruling that the lower tribunal violated procedural law by omitting a specific ground regarding rurality status. The appellant argued the property should be classified as rural to qualify for tax exemptions, while the lower court only addressed urban classification. The court held that failing to examine this distinct appeal point constituted a violation of the right to a full trial, necessitating the annulment of the lower decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: Omission by the court of examining a specific ground of appeal constitutes a violation of the right to a full trial, which must be raised under Article 360, paragraph 1, number 4 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7497-2020proposto da: KRANZ PAMELA IRENE CHRISTINE, elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’Avvocato DESIDERIA BOGGETTI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato GIUSEPPE CARRETTOgiusta procura speciale in calceal ricorso -ricorrente – contro COMUNE DI IMPERIA, in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 1522/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LIGURIA, depositata il 12 / 11 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/10/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Pamela Irene Christine Kranz propon e ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 5/2017della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, in rigetto delricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2009 emesso dal Comune di Imperia, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva; il Comune è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso la Commissione tributaria regionale di pronunciarsi sul motivo di appello relativo al la lamentata violazione dell'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, in ordine alla presentazione ed alla annotazione negli atti catastali della domanda di variazione per il riconoscimento della ruralità al fabbricato assoggettato ad ICI con efficacia dal quinto anno antecedente. il ricorso è fondato; 1.3. , è pacifico che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, suuna domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art.112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (cfr.
Cass., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 29 marzo2021, nn. 8680, 8682 e 8683); 1.4. nel caso in esame, la sentenza impugnata ha contravvenuto al principio enunciato con il rigetto dell'appello sul mero rilievo del classamento del fabbricato del defunto contribuente in categoria urbana, avendo omesso di esaminare lo specifico motivo di appello sul riconoscimento della ruralità (la cui testuale formulazione è stata fedelmente riprodotta e trascritta, in ossequio al canone di autosufficienza, alle pagine 6,7 e 8 del ricorso per cassazione) ai fini dell'esenzione da ICI per l'anno 2008, in forza della presentazione e della annotazione negli atti catastali della domanda di variazione ex art. 7, comma 2-bis e comma 2- ter, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, nella Legge 12 luglio 2011 n. 106, con decorrenza dal quinto anno antecedente la presentazione della domanda in questione (30 settembre 2011), e quindi con estensione anche all'anno 2009, in ossequio alla previsione dell'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013 n. 124 (a tenore del quale«ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»);2. sulla scorta di quanto sin qui osservato, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in moda