Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Laudari Vincenzo against a Calabria Regional Tax Court decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the case was listed in a specific registry aimed at accelerating the extinction of proceedings under the 2022 tax law. The Supreme Court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory requirements for extinction were met and the parties' arguments regarding the validity of the listing were unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When a tax dispute is formally listed in a registry designated to accelerate the extinction of proceedings, the litigation is deemed extinguished by operation of law, barring further appeals unless specific conditions for hearing fixation are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26174/2017 R.G. proposto da : LAUDARI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato PENNISI VINCENZO ALBERTO, unitamente all'avvocato CACOPARDO SERGIO ANTONIO MARIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n.776/02/2017 depositata il 04/04/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL