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Decreto — n. 28861/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority for extinguished tax litigation due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 28861/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by RAYS SPA against the Agenzia delle Entrate regarding the extinction of a tax litigation. The lower court declared the process extinguished because the case was listed for closure under specific legislative provisions, noting no formal objection was raised. The court upheld this procedural outcome, confirming that the litigation ended automatically without a substantive trial on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court established that tax litigation extinguishes automatically upon inclusion in the closure list if no party requests a hearing within the statutory timeframe.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits closure list inclusion automatic process termination tax authority appeal legislative procedure no substantive trial sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21476/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RAYS SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato BUGAMELLI ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHEn.158/05/2022 depositata il 07/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO