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Ordinanza Interlocutoria — n. 28853/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remands case for production of payment proof required for simplified tax settlement procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28853/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the lower tribunal to allow the production of a missing payment document. Anna Fragagnano sought to utilize a simplified tax settlement procedure under Law 197/2022, claiming she had submitted an installment payment proof with her request. The court ruled that because this specific document was not produced in the current proceedings, the procedural requirements for the simplified settlement were not met, necessitating a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-205, Legge 29 dicembre 2022, n. 197; The simplified tax settlement procedure requires the strict production of proof of payment; failure to produce the requisite document prevents the perfection of the settlement and mandates a remand for its submission.

Parole chiave

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simplified tax settlement Law 197/2022 payment proof production remand for new hearing IMU tax dispute procedural requirement simplified procedure imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-205, Legge 29 dicembre 2022, n. 197
la ricorrente, con atto in data 13 settembre 2023, ha dichiarato di voler avvalersi della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28140/2020 R.G. proposto da : FRAGAGNANO ANNA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NOCERA ANTONIO (NCRNTN67M03F839J) -ricorrente- contro COMUNE NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato LEONE LUCA (LNELCU61M01H501M) rappresentato e difeso dagli avvocati AMORETTI MARIA ANNA (MRTMNN54M70F839D), FERRARI FABIO MARIA (FRRFMR59P10F839X) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 660/2020 depositata il 20/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. Anna Fragagnano, proprietaria di immobili per cui il Comune di Napoli ha chiesto il pagamento dell'IMU per l'anno 2014, avendo contestato detta richiesta sul presupposto che trattavasi di immobili all’epoca occupati abusivamente da un terzo,ricorreva, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR avevaritenuto tale richiesta legittima;

2. il Comune di Napoli resisteva con controricorso; considerato che:

1. la ricorrente, con atto in data 13 settembre 2023, ha dichiarato di voler avvalersi della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed ha documentato di aver inviato al Comune di Napoli istanza di definizione della causa che occupa. In calce a detta istanza si indica la presenza di un allegato attestante il pagamento della rateizzazione del dovuto. L’allegato, tuttavia, non è stato prodotto;

2. ai sensi del comma 194 dell’art. 1, della l. 197 cit. “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda”. Ai sensi del comma 195, “Entro il30 settembre 2023per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”; 3.ai sensi del comma 205 dell’art. 1, della l. 197 del 2022, “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale” (art. 1, c. 205). Il Comune di Napoli ha aderito alla suddetta procedura con delibera n. 14 del 2023;

4. pertanto, vista la sopra dichiarazione della contribuente e in relazione al fatto che il documento attestante il pagamento della somma necessaria alla definizione, menzionato come allegato all’istanza che risulta essere stata inviata per tempo al Comune, non è stato prodotto, il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza, per la produzione del suddetto documento;

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruol