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Ordinanza — n. 28848/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling pension income taxability depends on specific legislative timeline changes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28848/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the second-instance tax court judgment that had partially granted a refund claim for pension income. The tax agency argued that the pension should be fully taxable, while the taxpayer contended it was only taxable up to 87.50% based on historical regulations. The court ruled that the correct tax treatment depends on the precise date the pension right matured relative to key legislative amendments, requiring a new examination of the applicable timeline.

Regesto Legislator

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Art. 48 bis, comma 1, lett. d DPR n. 917/1986; Art. 10, comma 1, lett. F D.Lgs. n. 47/2000: The taxability of complementary pension benefits is determined by the date of the right's maturity, applying either the 87.50% cap or full taxation depending on whether the event occurred before or after the relevant legislative modifications.

Parole chiave

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complementary pension taxability IRPEF income calculation legislative timeline application tax refund claim DPR 917/1986 provisions D.Lgs 47/2000 amendments tax court jurisdiction rendita per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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Art. 7, 7 bis e 13, comma 8, d.lgs. n. 124 del 1993
Art. 48 bis, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 917 del 1986
124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 48 bis, comma 1, lett.
Art. 10, d.lgs. n. 47 del 2000
917 del 1986 (ratione temporis applicabile) dell’art. 10, d.lgs. n. 47 del 2000, nonché dell’art.
Art. 13 del DL 17 dicembre 1986, conv. in L. n. 26/1987
47 del 2000, nonché dell’art. 13 del DL 17 dicembre 1986 sul fondo CAP, conv.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
26/1987, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
art. 375 c.p
La causa all’udienza del 13 febbraio 2019 veniva dalla sesta sezione civile rinviata alla sezione ordinaria e a nuovo ruolo, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass.n.26377/2023
41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili ( vedi da ultimo Cass.n.26377/2023).
Cass. 23/10/2017, n. 25033
Cass. 23/10/2017, n. 25033; Cass., 18/10/2017, n.
Cass., 18/10/2017, n. 24589
25033; Cass., 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n.
Cass., 17/5/2017, n. 12269
24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269).
Cass., 17/12/2015, n. 1647
Cass., 17/12/2015, n. 1647; Cass., 20/4/2009, n.
Cass., 20/4/2009, n. 14310
1647; Cass., 20/4/2009, n. 14310).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8096/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro GRIMALDI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLETTI (PLTMRC49R19I726K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA LOVISOLO (LVSNDR75C27D969P), ANTONIO LOVISOLO (LVSNTN47H08D969Y), come da procura in atti -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Liguria, sez.

GENOVAn.1251/2017 depositata i l 13/09/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dalla Cons. MARIA ENZA LA TORRE . Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, indicata in epigrafe, che ha rigettato parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che, in controversia sul diniego opposto all’istanza di rimborso proposta da Paolo Grimaldi per Irpef anni 2008/2011 per la parte eccedente la base imponibile dell’87,50% - come previsto per le pensioni integrative ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova (c.d.

C.A.P.), erogate dall’Inpssul trattamento previdenziale integrativo previsto dal d.lgs. n. 124 del 1993, ricevuto dal Fondo per il personale del C.A.P. di Genova di cui il Grimaldi era stato dipendente- aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente. La CTR ha ritenuto che la domanda di rimborso non potesse essere presa in considerazione per i periodi antecedenti al 16.10.2008, per intervenuta decadenza, disponendo il rimborso dell’Irpef a decorrere dal 16.10.2008 sino all’anno 2011; confermava nel resto la sentenza di primo grado, riconoscendo la natura complementare del trattamento pensionistico erogato dal C.A.P. Per la cassazione della indicata sentenza di appello ricorre con un unico motivo l'Agenzia delle entrate, cui il contribuente resiste con controricorso e deposita due successive memorie.

La causa all’udienza del 13 febbraio 2019 veniva dalla sesta sezione civile rinviata alla sezione ordinaria e a nuovo ruolo, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.. CONSIDERATO che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 7 bis e 13, comma 8, d.lgs. n. 124 del 1993 (come modificato dall'art. 11 della legge n. 335 del 1995; dell’48 bis (ora art. 52), comma 1, e 47, comma 1, lett. h- bis, d.P.R. n. 917 del 1986 (ratione temporis applicabile) dell’art. 10, d.lgs. n. 47 del 2000, nonché dell’art. 13 del DL 17 dicembre 1986 sul fondo CAP, conv. in L. n. 26/1987, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. 2.Il motivo ̀ fondato e va accolto nei sensi che seguono. 2.1.

Va confermato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, avuto riguardo al mutato quadro normativo intervenuto in materia, ha affermato che in tema d'IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 973 del 1986, conv. in 1. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora 52) del d.p.r. n. 917 del 1986, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi gì assoggettati ad imposta e di quelli di cui all'art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili ( vedi da ultimo Cass.n.26377/2023). 2.2.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 bis, d.p.r. n. 917 del 1986 ( come introdotto dalla L n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995 ), le prestazioni periodiche indicate all'art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 costituiscono reddito per l'87,50% dell'ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare. Successivamente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d ( introdotta, con efficacia dal 1° gennaio 1998. dall'art. 4 d. lgs. n. 314 del 1997), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate all'art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 non sono pì soggette alle disposizioni dell' art. 48 d.p.r. n. 917 del 1986 (nel testo sostituito, con efficacia dal 10 gennaio 1998, dall'art. 3 d. lgs. n. 314 del 1997), ma continuano a costituire reddito per 1'87,50% dell'ammontare lordo corrisposto ( v.

Cass. 23/10/2017, n. 25033; Cass., 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269). 2.3.La disciplina ̀ stata in seguito ancora modificata dall'art. 10, comma 1 lett. F), d.lgs. n. 47 del 2000 ( entrato in vigore il 26 maggio 2001 con efficacia dal 1° gennaio 2001, come disposto dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 47 del 2000, modificato dall'art. 13 d.lgs. n. 168 del 2001, con il quale si ̀ previsto che le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi gì assoggettati ad imposta, ovverosia sono tassabili non gi ̀ (solo) sull’87,50% dell'ammontare lordo corrisposto bens̀ sull'intero (cfr.

Cass., 17/12/2015, n. 1647; Cass., 20/4/2009, n. 14310). 2.5.In altri termini, il trattamento previdenziale erogato dal Fondo di previdenza dei dipendenti Inps, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 973 del 1986, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 48 bis. comma 1, lett. d ( ora 52 ), d.p.r. n. 917 del 1986, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all'87,50% dell'ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi gì assoggettati ad imposta e di quelli di cui all'art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili. 3.In conclusione la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria per nuovo esame in ordine alla disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie in relazione all’epoca di maturazione della prestazione pensionistica. 4.Il giudice del rinvio provveder̀ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa