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Ordinanza Interlocutoria — n. 28812/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders public hearing for complex VAT triangulation fraud case involving Honda Italia and tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28812/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered a public hearing to address a complex VAT dispute between Honda Italia and the Revenue Agency regarding export triangulation fraud. The lower courts had rejected the taxpayer's appeal based on the 'method of will,' finding no evidence of a common intent to create a domestic sale for export purposes. The court deemed the case's complexity and the need for a uniform legal interpretation necessitated a public session rather than a written decision.

Regesto Legislator

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Art. 37, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 37, comma 1, lett. b) c.p.c.: When a case involves complex legal issues of particular relevance for the uniform interpretation of law, the court must order a public hearing.

Parole chiave

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VAT triangulation fraud method of will uniform interpretation of law public hearing requirement Cassation procedure sottrazione dell'iva imposta all'esportazione procedure d'importazione e d'esportazione

Disposizioni normative citate

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Art. 37, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 37, comma 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11743/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura generale dello Stato, che per legge la r appresenta e difende -ricorrente- contro HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., nella persona del suo amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale, dagli avvocati Andrea Mariconda ed Andrea Silla, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo, sito in via Boezio, n. 16. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n.1398/2015, depositata in data 14 dicembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.A seguito di processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate emise avvisodi accertamento, in materia di Iva, relativamente all’anno d’imposta 20 1 0, nei Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANDREINA GIUDICEPIETRO Presidente MICHELE CATALDI Consigliere - Rel. MARIA LUISA DE ROSA Consigliere PAOLO DI MARZIO Consigliere MARCELLO MARIA FRACANZANI Consigliere Oggetto: IVA CC. 28/09/2023 confronti della Honda Italia Industriale s.p.a., riqualificando come cessioni di beni avvenute tra soggetti italiani sul territorio nazionale, e come tali soggette all’imposta sul valore aggiunto, le cessioni di beni dalla stessa contribuente alla AM Automec s.p.a.

Il p.v.c. aveva infatti contestato alla contribuente, quale prima cedente, l’effettuazione di operazioni di triangolazione all’esportazione ex art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, in assenza dei requisiti previsti dalla norma per la non imponibilità, e la conseguente omessa fatturazione, nel 2010, di operazioni imponibili nei confronti della AM Automec s.p.a., quale prima cessionaria, per un importo di euro 28.443.619,00, cui corrispondeva l’Iva non versata per euro 5.768.724,00, oltre interessi, e la sanzione di euro 7.110.905,00.

La società̀ co ntribuente impugnò l’ avvis o di accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale dell'Aquila rigettò il ricorso, in ragione del c.d. “metodo della volontà”, ritenendo non dimostrata la volontà comune delle parti di dare origine, sin dall’inizio, alla consegna dei beni per il trasporto a cessionario residente in Vietnam. Avverso tale sentenza la società propo se appello, che ven ne accolto dalla CTR dell'Abruzzo con la sentenza di cui all’epigrafe, ritenendo che l’esportazione avesse soddisfatto l’esigenza di evitare operazioni fraudolente connesse al possesso intermedio dei beni da parte del primo cessionario, richiamando inoltre la “teoria della volontà” e ritenendo provata la volontà delle parti di dare luogo, fin dall’origine, ad una cessione tra operatori nazionali, al solo scopo dell’esportazione extracomunitaria dei beni oggetto della cessione.

La CTR negò inoltre rilevanza alla “teoria del trasporto” dei beni ceduti ed all’interruzione dell’unicità del loro trasporto. L'Amministrazione ha proposto allora ricorsoper la cassazione della sentenza d’appello, affidato a due motivi e supportato da memoria. La società contribuente ha resistito con controricorso , supportato da memoria, con la quale ha peraltro preliminarmente chiesto la riunione, o quantomeno la trattazione unitaria, per connessione soggettiva ed oggettiva, del giudizio con quello n. 11615/2016 Reg. Gen., chiamato alla medesima adunanza, sottolineando che:

a) in entrambi sono parti l’Agenzia delle Entrate e la S.p.A. Honda Italia Industriale;

b) entrambi i contenziosi hanno quale atto -presupposto degli avvisi di accertamento impugnati - il medesimo verbale di constatazione del 18/06/2013 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale dell’Abruzzo per gli anni di imposta 2009 e 2010;

c) entrambi riguardano l’imposta sul valore aggiunto.. Considerato che: 1.Rileva il Collegio che il valore della controversia e la complessità della fattispecie e della questione che ne sono oggetto, involgendo una questione di diritto di particolare rilevanza, anche nomofilattica, in materia di imposta sul valore aggiunto, rendono necessaria la trattazione del ricorso nella pubblica udienza, con conseguente rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione nella pubblica udienzadi questa Sezione. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2023. La Presidente Dott.ssa And