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Ordinanza — n. 28806/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax authority's appeal against taxpayer, ruling tax exemption rules unchanged by new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28806/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the taxpayer, quashing the lower court's decision. The authority argued that a specific legislative amendment did not alter the requirement to submit an IMU declaration to maintain tax exemption for real estate assets. The court agreed, finding the lower court incorrectly applied the law by assuming the new provision eliminated the declaration obligation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019; Art. 2 e 5 bis del d.l. n. 102 del 2013: The legislative amendment did not exclude the lapse of the tax exemption in case of non-submission of the IMU declaration, and the lower court's application of this rule was erroneous.

Parole chiave

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IMU tax exemption real estate assets declaration submission tax authority appeal legislative amendment imposta sugli utili immobiliari deduzione delle spese di manutenzione di immobili imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019
102 del 2013, nonché dell'art. 1, comma 769, della legge n.
Art. 2 del d.l. n. 102 del 2013
Art. 5 bis del d.l. n. 102 del 2013
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2561-2023proposto da: ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina , rappresentata e dife sa d all’Avvocato DOMENICO ROSSI giusta procura speciale in calceal ricorso -ricorrente – contro Gina Immobiliare S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2840/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 20/6/2022 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/10/2023dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Roma Capitale propon e ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello di Gina Immobiliare S.r.L. avverso la sentenza n. 7708/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in rigetto de l ricors o proposto a vverso avvis i di accertamento IMU 2015; la contribuenteè rimasta intimat a CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo Roma Capitale denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt 2 e 5 bis del d.l. n. 102 del 2013, nonché dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019» per avere la Commissione tributaria regionale accolto l’appello della società contribuente ritenendoerroneamente che il comma 769 dell’articolo 1 della legge 160/2019 avesse innovato nella disciplina della cosiddetta esenzione relativa ai «beni merce» delle società immobiliari eliminando l’obbligo di presentazione della dichiarazione di per poter godere dell’agevolazione prevista il ricorso è fondato; 1.3.12852/2021,32635/2019, 695/2015, 12495/2014; conf.a Commissione Tributaria Regionale non si è dunque confermata alle predette norme e ai predetti principi laddove ha ritenuto che l’art. 1, comma 769, cit. abbiaescluso la decadenza dall’esenzione del tributo in caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU;

2. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;

3. inoltre, non richiedendosi, per larisoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

4. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, si è consolidatodopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dellacontribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di meritoe di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cass