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Decreto — n. 28791/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 28791/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the registration of the case in a specific list by the Revenue Agency. The plaintiff argued for a hearing, but the defendant contended that the procedural listing under the new law automatically terminated the proceedings. The court ruled that the statutory provisions for this list superseded the parties' request for a hearing, resulting in the case's extinction.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: The registration of a tax dispute in the specific list provided by the new legislation automatically extinguishes the proceedings, overriding any party's request for a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural listing Legge 197/2022 D.L. 13/2023 automatic termination Revenue Agency Corte di Cassazione ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023
3970/03/2021 depositata il 06/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14976/2022 R.G. proposto da: PUBLIC GAMES, rappresentata e difesa dall'avvocato PARISI ANDREA. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 3970/03/2021 depositata il 06/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR