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Ordinanza Interlocutoria — n. 28763/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to procedural defect regarding failure to notify defense counsel of hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28763/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Lazio Regional Court's decision regarding a reduced IRPEF tax rate. The Regional Court had ruled in favor of the taxpayer, citing that the law applies to any pension provider, including private entities. The appeal was rejected because the hearing notice was not formally delivered to the taxpayer's lawyer, who had subsequently resigned, necessitating a new hearing to ensure proper defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 11 comma 6 del d.lgs. 252/2005; Art. 167 c.p.c.: The court must adjourn proceedings when a party's defense counsel has not been formally notified of the hearing date, as failure to communicate the summons violates the right to defense.

Parole chiave

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tax appeal dismissal procedural defect notice defense counsel resignation IRPEF reduced rate Cassation interlocutory order compensazione della rendita retroattività della rendita d'invalidità rendita per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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Art. 11 comma 6 del d.lgs. 252/2005
Art. 167 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5891/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro CAMILLONI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BEVIGNANI 9, presso lo studio dell’avvocato CESARE FUCCI (FCCCSR37R10H501R) che lo rappresenta e difende come da procura in atti -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio , n. 4193/12/2017,depositata il 11/07/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dallaCons. MARIA ENZA LA TORRE . Ritenuto che: L’Agenzia dele entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sul rimborso della maggiore Irpef asseritamente versata da Massimo Camilloni per gli anni 2013 e 2014 per la mancata applicazione dell’aliquota ridotta del 15% sulla pensione integrativa percepita dall’INPS, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo fondato il diritto al rimborso; la CTR, dichiarata l’estromissione dal giudizio dell’Inps e respinte le eccezioni di inammissibilità, ritenendo il ricorso tempestivo e il ritardo nella produzione delle certificazioni addebitabile all’Inps, ha ritenuto anche nel merito fondata la domanda, in quanto l’art. 11 comma 6 del d.lgs. 252/2005 fa riferimento a pensioni “comunque erogate”, con ciò intendendosi riferire a soggetti eroganti sia pubblici che privati, disponendo il rimborso dal 1.2.2013 oltre interessi e rivalutazione.

Contro la indicata sentenza ricorre con due motivi l’Agenzia dele entrate; resiste con controricorso il contribuente. Considerato che: Il Collegio, rilevato che la comunicazione dell’adunanza camerale odierna non risulta sia stata ritualmente comunicata al difensore della contribuente, avv. Cesare Fucci, come da attestazione della cancelleria; preso atto altresì che il predetto difensore è stato cancellato su sua domanda dall’Albo degli avvocati; ritiene necessario differire l'udienza , disponendo la comunicazione della stessa alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore al fine di assicurare il diritto di difesa nella fase finale della trattazione.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di dare comunicazione alla parte personalmente della fissazione della nuova