Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law regarding time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following a decree by the Regional Court of Sardinia. The lower court ruled that the lawsuit terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which governs the reduction of time limits for declaring the extinction of litigation. Consequently, the procedural outcome was a formal declaration of extinction without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The court declares a civil proceeding extinguished when the statutory time limits for filing a lawsuit have expired, rendering the action inadmissible without the need for a separate ruling on admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19790/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SPORT FUN CLUB SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato LAI GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SARDEGNA n.31/ 05/ 2022 depositata il 24/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizidi legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, aisensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE