Court declares tax litigation extinguished due to administrative declaration of extinction under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the tax authority's formal declaration of extinction under the new procedural framework. The lower court confirmed that the inclusion of the case in the official list of extinguished proceedings, as mandated by the recent decree, legally terminated the dispute without a substantive judgment. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying legal controversy no longer existed, leaving the procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority formally declares the extinction of a litigation via an official list, the legal controversy is extinguished and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8796/2022 R.G. proposto da: DI BETTA SEBASTIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato DAGNINO ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 8198/08/2021 depositata il 22/09/2021, pronunciata con riferimen to ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR