Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination provisions of the new procedural law. The lower court had already ruled that the case ended because the defendant failed to request a hearing within the statutory timeframe. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, confirming that the litigation ceased without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a party fails to request a hearing within the prescribed period following the transmission of the case list, the proceedings are automatically extinguished and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9040/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro TEKNO DATA SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati CARRARO AVENTI GIUSEPPE,PIVA GIUSEPPE, BEGHIN MAURO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.466/06/2020 depositata il 29/09/2020. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023,espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE