Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 28726/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal regarding tax debt collection due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28726/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed Giorgio Rivello's revocation appeal against a prior judgment ordering him to pay €183,316.74 in taxes and interest. Rivello argued that the court erred in fact by rejecting his claim of total debt satisfaction based on documentation submitted in 2018, which he now claims was insufficient. The court rejected the revocation request, maintaining that the original decision correctly found the submitted evidence inadequate to prove the debt was fully extinguished.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: A revocation appeal based on alleged factual errors regarding the exhaustion of debt collection procedures is inadmissible if the applicant fails to produce new, decisive evidence that was not available at the time of the original proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation appeal tax debt collection factual error exhaustion of debt new evidence requirement debiti fiscali sospensione della riscossione fiscale condono fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
L’ammissione alla procedura ed il pagamento di tutte le rate sono state documentate a questa Corte con le produzioni effettuate ex art. 372 c.p.c. sub A) e B) notificate e depositate in giudizio in data 8/11/2018.
art. 372 c.p
L’ammissione alla procedura ed il pagamento di tutte le rate sono state documentate a questa Corte con le produzioni effettuate ex art. 372 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20557/2019 R.G. proposto da : GIORGIO RIVELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI (CNTGLC67L19H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELENA SORGENTE (SRGLNE71S55A479I), come da procura in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ.PROVINCIALE DI ASTI, EQUITALIA NORD SPA ORA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 33580/2018,depositata il 28/12/2018. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2023 dalla Cons. Rel.

Dott.ssa MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate notificava a Sergio Rivello la cartella esattoriale n. 01020100012704153, contenente il ruolo n. 01020100013704153 portante iscrizione a ruolo dell’Agenzia delle Entrate in materia di Iva, Imposte dirette Irpef, Irap 2003 e 2004, interessi accessori vari per un totale di Euro 183.316,74. L’iscrizione a ruolo relativa all’anno di imposta 2003 è stata sgravata dall’Agenzia delle Entrate in esito a sentenza della Corte di Cassazione n. 26195/2018 depositata il 18/10/2018, che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza n. 6/15/10 della CTR del Piemonte.

Per quanto concerne, invece, l’iscrizione a ruolo relativo all’anno 2004, qui controverso, il contribuente ha dichiarato che questa ha formato oggetto di rottamazione con effetto di definizione totale perfezionatasi a far tempo dal 30/09/2018, data in cui è avvenuto il pagamento dell’ultima delle rate comunicate dal Concessionario della Riscossione. L’ammissione alla procedura ed il pagamento di tutte le rate sono state documentate a questa Corte con le produzioni effettuate ex art. 372 c.p.c. sub A) e B) notificate e depositate in giudizio in data 8/11/2018.

Ciò nonostante, il contribuente lamenta che, con decisione n. 33580 del 2018, depositata il 28/12/2018, questa Corte di legittimità ha rigettato la richiesta di cessata materia del contendere avanzata dal Sig. Rivello ritenendo che lo stesso non avesse prodotto documentazione idonea a comprovare l’integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo. Sergio Rivello propone ricorso per revocazione, avverso l’indicata sentenza di questa Corte, in ordine ad un motivo. L’Agenzia delle entrate ed Equitalia Nord (ora Agenzia delle Entrate e riscossione) sono rimaste intimate.

Fissato il ricorso in pubblica udienza, il P.G. depositava conclusioni scritte in senso favorevole alla revocazione della sentenza. Il ricorso, tolto dal ruolo veniva nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il contribuente deposita memoria; con successiva memoria chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Considerato che: Il contribuente chiede che, in conseguenza dell’err ore di fatto commesso dalla Sezione quinta di questa Corte- che ha ritenuto non adeguatamente documentato dal contribuente l’integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo- venga revocata la sentenza n. 33580/2018 con rimozione ad effetto di tutte le statuizioni decisorie, compresa la disposta reiezione del ricorso, il dispositivo di condanna e i conseguenti effetti e dichiarandosi, in luogo, l’avvenuta cessazione della materia del contendere a spese compensate.

Inoltre, il contribuente insiste su un ulteriore errore di percezione cui è incorsa questa Corte, in relazione alla condanna alle spese, in mancanza di un’attività difensiva di Equitalia Nord s.p.a, chesi è limitata a depositare una mera procura. Il Collegio, preso atto che il ricorso era stato originariamente fissato per la trattazione in pubblica udienza e che, pertanto e per la rilevanza delle questioni trattate appare opportuno rinviare alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuo