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Ordinanza — n. 28724/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quays tax court decision for lack of motivation regarding land value assessment criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28724/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision due to a total lack of motivation regarding the land valuation criteria. The municipality argued the Regional Court ignored market prices and legal parameters, while the taxpayer remained unopposed. The court found the reasoning obscure and incomprehensible, violating the constitutional minimum for judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 5 d.lgs. 504/1992; Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.: A tax court decision is null if it fails to explicitly indicate the legal criteria used for valuation or demonstrates an objective lack of logical reasoning connecting evidence to the conviction.

Parole chiave

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tax valuation criteria lack of motivation nullity of judgment constitutional minimum Regional Tax Court land value assessment Cassation quashing stima immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 5 del d.lgs. n. 504 del 1992
civ., l’Ente territoriale contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma quinto, del d.lgs.
Art. 132 secondo comma n. 4 del codice di procedura civile
e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n.
Art. 111 comma 6 della Costituzione
134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost.
art. 276 cod. proc. civ
Preliminarmente si ritiene che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l'ordine logico- giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt.
art. 111 Cost
134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22598 del 2018
(Cass. n. 22598 del 2018); il vizio di motivazione previsto dall'art.
Cass. n. 3819 del 2020
Cass. n. 4857 del 2022
Cass. n. 27899 del 2020
Cass. n. 27899 del 2020; Cass.
Cass. SU n. 8053 del 2014
23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24434/2020 R.G. proposto da : COMUNE GROTTAGLIE rappresentato e difeso dall'avvocato SANNICANDRO RAFFAELE (SNNRFL66E18L425P) con studio in Bari alla via Peucetia 28, pec:sannicandro.raffaele@avvocatibari.legalmail.it -ricorrente- contro LENTI ROSA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia n. 780/2020 depositata il10/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RILEVATO CHE Il Comune di Grottaglie (TA) notificava, in data 19.12.2009, a Rosa Lenti due avvisi di accertamento con i quali procedeva a recupero di maggiore ICI per le annualità 2004 e 2005 su terreno edificabile in zona C5.

La contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto per carenza di motivazione e, in via subord inata , chiedeva la rettifica del valore attribuito al fondo, censura che veniva accolta dalla CTP la quale rideterminava l’imposta sulla base del valore del terreno fissato in euro 35,40 al mq., pari al 35% di quello determinato dal Comune (euro 100,70 al mq.). Il Comune impugnava la decisione parzialmente sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, insistendo sulla presenza in atti di nutrita documentazione utile per la maggiorestima del reale valore del terreno oggetto di causa.

La CTR deliberava la congruità della rideterminazione del valore venale in comune commercio dell’area, ritenendo meritevole l’eccezione relativa alla sproporzione del valore attribuito all’area, in considerazione della destinazione di parte del terreno alla viabilità e considerato il costo delle opere di urbanizzazione. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Grottaglie, affidandosi a tre motivi di impugnazione. La contribuente è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 2.Mediante il primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente territoriale contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 504 del 1992, per avere la CTR individuato il valore venale del terreno trascurando del tutto “i prezzi medi di mercato di aree aventi analoghe caratteristiche, emersi nel corso del giudizio”, l’indici di edificabilità e gli specifici parametri indicati dal legislatore.

3. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente territoriale contesta la nullità dell’impugnata sentenza della CTR, per assoluta mancanza di motivazione, per aver rideterminato il valore dell’area trascurando i parametri normativi dettati all’art. 5, comma 5, del d.Lgs. n. 504 del 1992 (istitutivo dell’Ici). In particolare, si denuncia la carenza assoluta di motivazione in merito alla quantificazione del valore commerciale dell’area, ignorando gli atti di compravendita da cui era inferibile il prezzo di mercato dei terreni limitrofi e ubicati nella medesima zona urbanistica(atti coevi rispetto al periodo della ripresa fiscale) e le perizie, limitandosi a indicare genericamente, quale motivo della riduzione della base imponibile, la destinazione di parte del fondo alla viabilità ed il costo degli oneri di urbanizzazione.

4. Sostanzialmente analoghe censure sono proposte con il terzo strumento d’impugnazione, con cui si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per la controversia. In particolare, obietta l’amministrazione comunale di aver prodotto in giudizio un atto di compravendita di fondo analogo a quello che aveva versato in giudizio la contribuente; compravendite risalenti al 2006 e al 2008, oltre ad una perizia dell’Agenzia delle Entrate del 2000, relativa ad un terreno sempre ubicato in zona urbanistica C/5 ed una consulenza d’ufficio del TAR Puglia risalente al 2013.

5. Preliminarmente si ritiene che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l'ordine logico- giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l'accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, nonché l'esame del primo motivo di ricorso, anche se logicamente preliminari, non potrebbero in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il resistente: Cass. n. 28309 del 2019; Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531), appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo dei motivi di impugnazione.

6. Il secondo motivo di impugnazione è fondato. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. n. 22598 del 2018); il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma , n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020;

Cass. n. 4857/2022). Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma sesto, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020;

Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014). 6.1 Orbene, la CTR ha ritenuto di poter pervenire ad una stima del valore sostanzialmente equitativa e non obiettivamente ancorata ai parametri legali, statuendo l’eccessività del valore attribuito al fondo della contribuente , omettendo cosi di indicare i criteri legali per determinare la base imponibile del terreno, al contempo dimostrando di non aver preso in esame i documenti allegati da entrambe le parti, fornendo una motivazione - circa il merito della lite - oscura, irragionevole ed incomprensibile, tale da non permettere di comprendere la ratio decidendi e da collocarsi – secondo gli indicati parametri - al di sotto del m inimo costituzionale di motivazione di cui all'art. 111 Cost..

Il Collegio ritiene, pertanto, fondato il secondo motivo di ricorso, assorbite le restanti censure, con la conseguenza che la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per statuire in merito alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere a