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Ordinanza Interlocutoria — n. 28712/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court declares appeal notice null due to improper service on different counsel and orders renewal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28712/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the tax agency's appeal notice null and ordered its renewal against the taxpayer. The taxpayer had previously been represented by different lawyers before the lower court, creating a discrepancy in the service address. The court ruled that service must be made to the current representative, citing prior case law on notification defects.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A procedural appeal is null if served to a legal representative who is not the one currently acting for the party, requiring immediate renewal of service to the correct counsel.

Parole chiave

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procedural nullity improper service legal representation notification defect renewal of notice tax appeal Cassazione rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 112 cod. proc. civ.
190, dell’art. 112 cod. proc. civ. dell’art.
Art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002
dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n.
Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 5549final
Artt. 107, 108 e 288 TFUE
C(2015) 5549final del 14/08/2015 e degli artt. 107, 108 e 288 TFUE.
art. 112 cod. proc. civ
190, dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 08/09/2022, n. 26511
Cass. 08/09/2022, n. 26511).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25642/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro SAVARINO SERGIO, –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di CATANIA,n. 2680/2017 , depositata il 1 2 / 07 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre2023 dal consigliere Rosanna Angarano .

IRPEF DINIEGO RIMBORSO Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo , nei confronti di Savarino Sergio , che non ha svolto attività difensiva , avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza dirimborso del 90 per cento dell’Irpef pagata per gli anni 1990, 1991, 1992e – in particolare, per gli anni 1991 e 1992, su redditi di partecipazione e di lavoro autonomo – richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell’art. 112 cod. proc. civ. dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289,della Decisione della Commis s i one Europea n. C(2015) 5549final del 14/08/2015 e degli artt. 107, 108 e 288 TFUE.

2. In via preliminare deve rilevarsi che la notifica del ricorso è stata eseguita, a mezzo po sta elettronica certificata , all’indirizzo della dott.ssa Patriza Caccamo, quale difensore domiciliatario di Sergio Savarino. Risulta dagli atti che la pre detta era il difensore del contribuente innanzi alla C.t.p.Innanzi alla C.t.r. invece, quest’ultimo, come per altro riportato nell’epigrafe della sentenza impugnata, era rappresentato dai dott. Giovanni Scivoletto e Giancarlo Cappello, presso i quali era stato, altresì,eletto domicilio.

3. Va, pertanto, rilevata di ufficio la nullità della notifica e ordinatanela rinnovazione (cfr. Cass. 08/09/2022, n. 26511).

P.Q.M.

Cons. est. Rosanna Angarano 3 La Corte dichiara la nullità della notifica del ricorso e ne dispone la rinnovazione nei confronti di Sergio Savarino nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Co