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Decreto — n. 28687/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 28687/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following a lower court's ruling on a tax declaration. The plaintiff challenged a procedural listing by the Tax Agency intended to accelerate the extinction of the litigation. The court upheld the decision, ruling that the statutory listing automatically terminated the proceedings without requiring a formal denial.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic listing of a case in the prescribed register for tax litigation extinction renders the proceedings extinguished, barring further action unless parties request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation legislative listing civil procedure statutory termination procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7821/2021 R.G. proposto da : GAMBINI GIOVANNI, rappresentatoe difeso dall’ avvocato CICALA CARLO , unitamente all'avvocato RICCIONI ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANAn.784/06/2020 depositata il 29/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO