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Decreto — n. 28671/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28671/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28671/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2142/2022 R.G. proposto da : D'ANIELLO MICHELINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato MORO DAVIDE (MRODVD72H05B963Q) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 4718/2021depositata il 08/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28671/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : D'ANIELLO MICHELINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato MORO DAVIDE (MRODVD72H05B963Q) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 4718/2021depositata il 08/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione rimborso delle spese anticipi delle spese restituzione dei sussidi statali spese di gratuito patrocinio accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
4718/2021depositata il 08/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2142/2022 R.G. proposto da : D'ANIELLO MICHELINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato MORO DAVIDE (MRODVD72H05B963Q) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 4718/2021depositata il 08/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 11/