Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 28631/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2023 decree.

Numero d'incarto Decreto — n. 28631/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Regional Tax Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority listed the case in a specific administrative register. The plaintiff argued for a hearing, but the court found the listing under the new 2023 decree automatically terminated the proceedings. Consequently, the court ruled the process ended without a substantive judgment on the tax dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a tax case into the administrative list for extinguishing proceedings automatically terminates the litigation, barring further hearings unless parties specifically request them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinguishment administrative listing procedure Decree 13/2023 Regional Tax Court procedural termination contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
FRIULI VENEZIA GIULIA n.77/02/2020 depositata il 20/07/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3268/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BOFROST ITALIA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato IMPRODA ALBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FRIULI VENEZIA GIULIA n.77/02/2020 depositata il 20/07/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego aisensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC