Cassation court dismisses appeal against tax assessment, ruling land rent effective from notification date for prior years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Le Sfere d'Oro against the Municipality of Pomezia regarding IMU tax assessments. While the court acknowledged the procedural violation of the statute of limitations due to the tax authority's failure to notify the land rent attribution, it ultimately rejected the substantive claim. The court held that the land rent serves as the taxable base for preceding years despite the lack of prior notification, thereby upholding the original tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74 della l. n. 342 del 2000; Art. 360, c.p.c.: The attribution of cadastral rent is effective from notification and constitutes the taxable base for preceding years, meaning the statute of limitations for tax assessments runs from the notification date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3178/2020 R.G. proposto da : COMUNE POMEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO PIETRO (DBNPTR45M19H096E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LE SFERE D'ORO SRL -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 3429/2019 depositata il07/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che:
1. Il Comune di Pomezia ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe, confermativa della decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposta dalla srl Le Sfere d’Oro contro gli avvisi di accertamento per IMU degli anni 2012 e 2013 calcolata su una rendita notificata alla contribuente nel 2015 in rettifica della rendita proposta da quest’ultima con DOCFA nell’anno 2012. La CTR, come già la CTP, ha affermato che la notifica della attribuzione della rendita ha “natura costitutiva” con la conseguenza che la rendita medesima non può essere utilizzata per quantificare la base imponibile di annualità antecedenti a quelle della notifica;
2. la contribuente è rimasta intimata; considerato che:
1. il motivo di ricorso, con il quale, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell'art.74 della l. 21 n ovembre 2000, n . 342, è fondato. 1.1. L'art. 74 della l. n. 342 del 2000 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e suc cessive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”. 1.2. La CTR ha pronunciato in senso difforme dal consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “In tema d'ICI, l'art.74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi dellarendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità dellarendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo dellarendita (v.
Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. del 21/02/2020; Sez. 5, Sentenza n. 18056 del14/09/2016). L’attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per leannualità "sospese" suscettibili di accertamento ovvero di liquidazione e rimborso;
2. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. La causa va decisa nel merito (art. 384 cod. proc. civ.) con il rigetto dell’originario ricorso;
3. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;
4. le spese di legittimità seguono la soccombenza PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto dell’originario ricorso; compensa le spese del merito; condanna la srl Le Sfere d’Oro a rifondere al Comune di Pomezia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3500,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri