Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the Regional Tax Commission's decision. The case involved the Agenzia delle Entrate challenging a ruling where the court found the dispute formally concluded under specific 2022 legislative provisions. The court ruled that the procedural listing of the case in the designated list automatically triggered the statutory extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022: The listing of a tax dispute in the prescribed list for the reduction of litigation times constitutes the regular conclusion of the controversy, thereby automatically extinguishing the proceedings unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 95/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PERSONE’ STEFANIA,rappresentata e difesa dall’Avv. LEO LEONARDO, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della PUGLIA SEZ. STACCATA LECCEn. 1646/22/2022,depositata in data 13/06 /2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 1 97 del 2022 e l’assen za , allo stato,di diniego ai sensi del comma 200 dell a medesima disposizione ; che, pertanto, ai sensi del comma 198dell’art. 1cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC