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Ordinanza — n. 28233/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal by ruling that lack of specific contestation on tax credit quantification prevents non-contestation principle from barring evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28233/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the taxpayers' appeal against a regional tax commission decision rejecting a tax refund claim. While the first ground regarding documentary requirements was dismissed, the court found the second ground valid because the tax authority failed to specifically contest the calculation of the credit. Consequently, the non-contestation principle could not bar the taxpayers' evidence, leading to the annulment of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665, legge 190/2014; Cassazione: in refund proceedings, the taxpayer bears the burden of proof, and the tax authority's failure to specifically contest the quantification of the claimed credit prevents the application of the non-contestation principle.

Parole chiave

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tax refund claim burden of proof non-contestation principle specific contestation tax credit quantification administrative procedure Cassazione detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
17, legge 289/2002, dell’art. 1, co.
Reg. CE n. 1407/2013
Reg. CE n. 717/2014
1407/2013 e Reg. CE n. 717/2014).
art. 112 c.p
C (2015) 5549 final e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., V, n. 13771/2019
Cass., V, n. 13771/2019).
Cass.n. 29613 del 29/12/2011
In materia «questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass.n. 29613 del 29/12/2011; Cass.
Cass. n. 6550 del 27/04/2012
29613 del 29/12/2011; Cass. n. 6550 del 27/04/2012; Cass.
Cass. n. 15026 del 02/07/2014
6550 del 27/04/2012; Cass. n. 15026 del 02/07/2014) che quando si controverta su una domanda di rimborso del contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale - come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale.
Cass.n. 1540 del 24/01/2007
Con riferimento a tale ultimo principio, certamente applicabile anche nel processo tributario (Cass.n. 1540 del 24/01/2007; Cass.
Cass. n. 7827 del 31/03/2010
Cass. n. 9732 del 12/05/2016
Cass., V, n. 14998/2023
Cass., V, n. 14998/2023).
Cass., V, n. 31588/2021
Cass., V, n. 31588/2021).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32140/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Giammellaro Salvatrice, con l’avv. Pasqu ale Esposito nel domicilio pec: , nonché presso lo studio dell’avv. Matteo Ronga, in Roma, alla via dei Parioli n., 40. -controricorrente- nonché Oggetto: 19– 32140 - 2021 – 2 0 /09 /2023 MMF Giuliano Valeria, Giuliano Marina Pina e Giuliano Antonella Lucia, in qualità di eredi di Giuliano Salvatore; -intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Siracusa,n. 6394/04/2020 , pronunciata il 2 novembre 2020e depositata il 16 novembre 2020 , non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La sig.a Giammellaro Salvatrice e il sig. Giuliano Salvatore impugnavano il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio avverso l’istanza di rimborso presentata dalla prima ed avente ad oggetto il 90 % delle somme versate a titolo di Irpef, Ilor e contributo al SSN per euro 14.951,12 relativamente agli anni d’imposta 1990/1991/1992 ed ai sensi del disposto di cui all’art. 9, co. 17, L. n. 289/2002. Al ricorso i contribuenti allegavano l’istanza presentata dalla sig.a Salvatrice Giammellaro, unitamente ad alcuni articoli di stampa e a copie di sentenze di questa Corte.

Costituitosi l’Ufficio, la CTP rigettava l’impugnazione per carenza probatoria in ordine alla prova degli avvenuti versamenti delle somme chieste a rimborso. 2.I contribuenti proponevano appello avverso la decisione di primo grado, lamentando che le prove di versamento risultavano dai dati risultanti dall’anagrafe tributaria. Costituitosi l’Ufficio, la CTR riformava parzialmente la decisione di primo grado. Previ a declaratoria di inammissibilità del ricorso dal sig. Giuliano Salvatore per non aver quest’ultimo presentato alcuna istanza, riteneva adempiuto l’onere probatorio da parte della sig.a Giammellaro alla luce di quanto prodotto nel corso del primo grado di giudizio e per nulla aver eccepito a contrariis l’Ufficio.

Nel merito, riteneva poi fondata la domanda disattendendo l’eccezione dell’Amministrazione 19– 32140 - 2021 – 2 0 /09 /2023 MMF finanziaria chene rilevava l’incompatibilità con il diritto unionale alla luce della decisione n. 195/2016 n. C. (2015) 5549 del 18.02.2016. Affermava infatti l’inapplicabilità dei principi di cui alla citata pronuncia, promanando da una normativa successiva ai fatti di giudizio, sì da costituire ius superveniens, con l’onere a carico della CTR di verificare la ricorrenza dei presupposti di fatto per l’applicabilità del regolamento de minimis (Reg.

CE n. 1407/2013 e Reg. CE n. 717/2014). 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che si affida a tre motivi di doglianza, cui replicano i contribuenti concontroricorso. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo il patrono erariale denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 1.1 In sintesi, deduce l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al rimborso della contribuente pur in assenza di produzione documentale, allegata all’originaria istanza, attestante il versamento delle imposte e per aver omesso di dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado.

2. Con il secondo motivo critica la sentenza nella parte in cui ha violato i principi applicabili in materia di onere della prova giacché, in assenza di produzione documentale attestante il versamento delle imposte, il diritto al rimborso non può essere riconosciuto in ragione della mera mancata contestazione da parte dell’Ufficio.

3. Con il terzo motivo propone violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 17, legge 289/2002, dell’art. 1, co. 665 della legge 190/ e s.m.i., degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C (2015) 5549 final e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 19– 32140 - 2021 – 2 0 /09 /2023 MMF Con l’ultimo motivo di gravame la parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 17, legge 289/2002, dell’art. 1, co. 665 della legge 190/ e s.m.i., degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C (2015) 5549 final e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.

Critica la sentenza per aver fatto mal governo dei suestesi principi che avrebbero vietato il riconoscimento del richiesto rimborso in favore dei soggetti svolgenti attività d’impresa.

4. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza allegazione, all'istanza di rimborso, delle prove dei versamenti eseguiti e, quindi, proposto in violazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Ciò sia perch́ motivo nuovo, non risultando che la questione - non rileva bile d'ufficio - sia stata posta nei gradi di merito, sia per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell'istanza, che neppure ha allegato, cos̀ impedendo di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo (cfr.

Cass., 10 marzo 2021, n. 6729; n. 28829 del 2021). Nella specie, quindi, oltre a non aver dedotto la formulazione della censura nei giudizi di merito, la ricorrente nemmeno ha trascritto in ricorso il contenuto dell'istanza di rimborso per dimostrare l'indeterminatezza della pretesa restitutoria (Cfr. Cass., V, n. 21741/2023). 4.1 In ogni caso il motivo è anche infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che dalla lettera dell’art 16-octies d.l. n. 91 del 2017, come modificatodalla legge di conversione n. 123 del 2017, che ha modificato l’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si deduce che «…la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso, e quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l'an ed il quantum del rimborso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo 19– 32140 - 2021 – 2 0 /09 /2023 MMF di rigetto o di inammissibilità dell'istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l'ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti…»(Cfr.

Cass., V, n. 13771/2019). Il motivo va dunque disatteso.

5. Il secondo motivo è invece fondato e va accolto. In materia «questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass.n. 29613 del 29/12/2011; Cass. n. 6550 del 27/04/2012; Cass. n. 15026 del 02/07/2014) che quando si controverta su una domanda di rimborso del contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale - come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale. Ciò significa, in primo luogo, che l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente; secondariamente, che le argomentazioni con le quali l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono "mere difese", come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva l'ipotesi del formarsi di un giudicato interno o, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del principio di non contestazione.

Con riferimento a tale ultimo principio, certamente applicabile anche nel processo tributario (Cass.n. 1540 del 24/01/2007; Cass. n. 7827 del 31/03/2010), è stato chiarito, proprio in relazione ad una fattispecie similare, che esso non può operare nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria neghi in radice l'esistenza del credito, sicché il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa del contribuente può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell’an debeatur.

Invero, il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi 19– 32140 - 2021 – 2 0 /09 /2023 MMF contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda (Cass. n. 9732 del 12/05/2016).» (cfr. Cass., V, n. 14998/2023). Né a tal fine può valere il richiamo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, parimenti, non può assurgere a fonte di prova (Cfr.

Cass., V, n. 31588/2021).

6. Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

7. In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perch́ si uniformi all’indicato principio di diritto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gra