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Ordinanza — n. 28213/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against total annulment of tax bill, ruling partial annulment required for calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28213/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the Revenue Agency's appeal against a regional tribunal's decision to annul an entire tax payment order. The agency argued the lower court should have only partially annulled the document due to calculation errors in the disputed tax years. The court ruled that because the tax proceeding is a judgment of merit, the judge must correct the quantum by annulling only the excessive portion rather than invalidating the whole act.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 68 d.lgs. n. 546/1992: In tax proceedings of merit, if a calculation error is found, the judge must annul only the excessive portion of the tax order rather than invalidating the entire act to respect the principle of reasonable duration.

Parole chiave

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tax payment order annulment partial annulment requirement calculation error correction judgment of merit principle reasonable duration of process procedura di ricupero d'imposta tassazione dell'IVA rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo l’Agenziadeduce, in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 12 d.P.R. n. 602/73
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 602/73 e dell’art.
Art. 68 d.lgs. n. 546/1992
602/73 e dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, in quanto mancava un preciso dettaglio del presunto errore nel calcolo del le somme indicate in cartella emessa in applicazione dell’art.
Art. 111 Cost.
Art. 47 CDFU
Art. 6 CEDU
602/73 e dell’art. 68 d.lgs.
art. 12 d.P.R. n. 602/73
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 602/73 e dell’art.
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
602/73 e dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, in quanto mancava un preciso dettaglio del presunto errore nel calcolo del le somme indicate in cartella emessa in applicazione dell’art.
artt. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 39660 del 2021
Cass. n. 29354 del 2020
anche Cass. n. 29354 del 2020).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15588/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro CURRO' ALESSIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell’avvocato DI SARNO ALESSANDRA (DSRLSN68D57H501L) rappresentato e difeso dall'avvocato CURRO' ANTONELLO (CRRNNL72M19F158G); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA n. 7252/2019depositata il 11/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Messina che aveva accolto il ricorso proposto da Alessio Currò, quale unico erede di Santi Currò, contro la cartella di pagamento n. 29520090000045350276 per IRPEF e IVA per gli anni 1999, 2000 e 2001.

2. In particolare, la cartella recava l’iscrizione delle imposte relative ad avvisi di accertamento oggetto di impugnazioni accolte parzialmentee non ancora definite.

3. A fondamento dell’appello l’Agenzia ha insistito per l’inammissibilità del ricorso iniziale proposto soltanto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e non anche del concessionario.

4. La Commissione Tributaria Regionale ( CTR ) della Sicilia ha rigettato l’appello, osservando che i motivi di ricorso si incentravano sulla determinazione delle somme iscritte a ruolo e che doveva ravvisa rsi un errore nel calcolo del dovuto « non altrimenti emendabile»che con l’annullamento dell’atto.

5. Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo. 6.Resiste con controricorso Alessio Currò. CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivo l’Agenziadeduce, in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, in quanto mancava un preciso dettaglio del presunto errore nel calcolo del le somme indicate in cartella emessa in applicazione dell’art. 68 cit. , aggiungendo che, in ogni caso , la CTR non av rebbe do vuto annullare in toto la cartella ma avrebbe dovuto procedere all’annullamento parziale.

2. Il motivo è fondato. 3.La CTR erra laddove , rileva to «un evidente errore di calcolo delle somme iscritte a ruolo», osserva che « non sarebbe metodologicamente corretto confermare la validità della cartella»e provvede all’integrale annullamento dell’atto; infatti, se il vizio consiste nell’erronea determinazione del credito , essendo quello tributario un giudizio di “ annullamento – merito ” , il Giudice deve procedere al corretto accertamento del quantum , annullando l’atto per la parte eccedente il dovuto . In tal senso si è già espressa questa Corte, osservando che, « i n ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario e del rispetto dei principi della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice, adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario» (Cass. n. 39660 del 2021; v. anche Cass. n. 29354 del 2020). 4.Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso , cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del