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Decreto — n. 28157/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil lawsuit extinguished due to automatic listing of case for final judgment under new tax law.

Numero d'incarto Decreto — n. 28157/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the civil lawsuit between the plaintiff and the tax authorities extinguished following the automatic listing of the case for final judgment. The plaintiff argued for a hearing, but the opposing party contended that the statutory listing under the new tax law precluded further proceedings. The court ruled that the process terminated automatically because no party requested a hearing within the legal timeframe.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 4, 5, 12 della legge n. 130 del 2022; When a case is automatically listed for final judgment under the new tax law and no party requests a hearing, the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic listing procedure final judgment listing civil procedure termination legislative reform impact contenzioso tributario debiti fiscali sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 4, della legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4682/2021R.G. proposto da DE METRIO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’Avv. LAGRECA ANGELA LILIANA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI nonché contro LA SCUOLA SPA, rappresentata e difesa in secondo grado dal dott. SUSCA ANTONIO, avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 1295/06/2020 depositata il 02/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizio ne ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA