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Ordinanza Interlocutoria — n. 28124/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 28124/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28124/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22892del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da La Rossi s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura specialein calce al ricorso, dall’Avv.to Massimo Carbonaro e dall’Avv.to Anna Cerrone, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del primo difensore: massimocarbonaro@avvocatinapoli.legalmail.it; -ricorrente- Contro Oggetto:Tributi Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbrian. 139/03/2016, depositata in data 15 marzo 2016, non notificata.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 28124/2023 — snciv · Corte di Cassazione: CONSIDERATO CHE vista la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da parte ricorrente per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione(c.d. rottamazione-ter) ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 con versamento delle somme “al momento maturate”;-ai sensi dell’art. 3, comma 6, cit. «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indical'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale arretrati d'imposta rettifica delle detrazioni detrazione fiscale
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22892del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da La Rossi s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura specialein calce al ricorso, dall’Avv.to Massimo Carbonaro e dall’Avv.to Anna Cerrone, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del primo difensore: massimocarbonaro@avvocatinapoli.legalmail.it; -ricorrente- Contro Oggetto:Tributi Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbrian. 139/03/2016, depositata in data 15 marzo 2016, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -La Rossi s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria aveva rigettato l’appello propost o nei confronti d ell’ Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pr o tempore, avverso la sentenza n. 68 /02/201 5 della Commissione Tributaria Provinciale di Ternicon la quale, previa riunione, erano statirespinti i ricorsi proposti dalla società avverso diversi avvisi di accertamento emessi, ai fini Ires, Irap e Iva, per gli anni 2008-2010; -l’Agenzia delle entrate resiste con “atto di costituzione”; -la società contribuente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendereavendoci implicitamente rinunciato per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter) ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018, con versamento delle somme “al momento maturate”;

CONSIDERATO CHE vista la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da parte ricorrente per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione(c.d. rottamazione-ter) ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 con versamento delle somme “al momento maturate”;-ai sensi dell’art. 3, comma 6, cit. «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indical'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza diuna delle parti.»; - rilevata la necessità di verificare l’oggetto della definizione agevolata ed, in particolare, se essa si estenda atutti gli avvisi di accertamento impugnati , deve invitarsil’Agenzia delle entrate a prendere posizione in ordine alla regolarità del suddetto procedimento di definizione agevolata del giudizio;

PQM La Corterinvia la causa a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle entrate , entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a prendere posizione in ordine alprocedimento di definizione agevolata; Cos