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Ordinanza Interlocutoria — n. 28123/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court refers VAT case to public hearing due to EU law compatibility issues regarding Article 60bis.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28123/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the tax authority's appeal and the taxpayer's conditional incidental appeal, finding no grounds for cassation. The court noted that the lower tribunal correctly applied VAT solidarity rules and rejected arguments regarding invoice notification and market value lists. Consequently, the case was remitted to a new docket for public hearing to address the compatibility of the relevant VAT provision with EU law.

Regesto Legislator

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Art. 60bis d.P.R. n. 633/72; Art. 14 d.P.R. n. 633/72: When a statutory provision's compatibility with EU law is contested by the European Commission, the court must suspend the cassation procedure and refer the case to public hearing for examination.

Parole chiave

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VAT solidarity EU law compatibility public hearing referral tax appeal market value lists conditional incidental appeal Article 60bis assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 60bis del d.P.R. n. 633/72
118/06/2010della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento,ai fini Iva, per il 2006, notificatole ai sensi dell’art. 60bis del d.P.R. n. 633/72, quale cessionaria solidalmente coobbligata con la cedente Exportmaxx s.r.l.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivodel ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la CTR, in ogni caso, omesso di quantificare – incorrendo così in una omessa pronuncia - la residua pretesa dell’Ufficio in ragione della parziale fondatezza della stessa stante la sussistenza quantomeno di alcuni dei requisiti imposti dall’art.
Art. 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546/92
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivodel ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 654 c.p.p.
Art. 156 c.p.c.
4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c.
Art. 57 del d.lgs. n. 546/92
4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/92 per non avere la CTRconsiderato l’eccezione - sollevata dalla società contribuente nel controricorso in appello - di inammissibilità per violazione dell’art.
Art. 14 del d.P.R. n. 633/72
Rilevato che il secondo motivo del ricorso principale involge l’applicabilità, al caso di specie,dell’art. 14 del d.PR.
Art. 1 della legge n. 244 del 2007
4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la CTR, in ogni caso, omesso di quantificare – incorrendo così in una omessa pronuncia - la residua pretesa dell’Ufficio in ragione della parziale fondatezza della stessa stante la sussistenza quantomeno di alcuni dei requisiti imposti dall’art.
Art. 24 della legge n. 88 del 2009
244 del 2007 e poi sostituito d a ll’art. 24 della legge n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 24890del ruolo generale dell’anno 2015, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrenteprincipale- Contro Nord Auto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, Oggetto:Tributi Art. 60bis del d.P.R. n.2 dall’Avv.to Giovanni Girelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Viale dei Parioli n. 124; -controricorrentee ricorrente incidentale condizionato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia,n. 570/26/2015, depositata in data 17 marzo 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso principale, affidato a quattromotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia,aveva rigettato l’appello principale proposto nei confronti di Nord Auto s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 118/06/2010della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento,ai fini Iva, per il 2006, notificatole ai sensi dell’art. 60bis del d.P.R. n. 633/72, quale cessionaria solidalmente coobbligata con la cedente Exportmaxx s.r.l. in base ad avviso di accertamento, non impugnato, con il quale, per l’anno 2006,veniva recuperata nei confronti di quest’ultima, rilevatasi “cartiera”,l’Iva riscossa e non versata in relazione ad operazioni di cessioni di autovetture di provenienza comunitaria effettuate a prezzi inferiori al valore normale; -la società contribuente resiste con controricorso spiegando ricorso incidentale condizionato,articolato in due motivi;

CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivodel ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 60bis del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR ritenuto illegittima la cartella esattoriale non essendo stato, nei confronti della società cessionaria , previamente notificato (o allegato) l’avviso presupposto sebbene 1) l’obbligazione solidale del cessionario al pagamentosi collocasse nella fase della riscossione senza la necessità di accertare anche nei suoi confronti quanto già accertato nei confronti del debitore principale;

2) il debitore solidale cessionario non fosse parte nel giudizio per l’Iva dovuta dal cedente. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 60bis del d.P.R. n. 633/72, 14 del d.P.R. n.602/73 (rectius: n. 6 33 /7 2 ) 9, comma 3, del TUIR per avere la CTR ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 60bis cit. atteso che:

1) la società contribuente aveva provato la non inferiorità dei prezzi di acquisto versati rispetto a quelli di mercato, ipotizzati corrispondere a quelli della rivista Eurotax blu, sebbene ai sensi degli artt. 9, comma 3, del TUIR e 14 del d.PR. n. 633/72il “valore normale”, inteso come prezzo o corrispettivo praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, fosse desumibile da fonti idonee quali listini dello stesso venditore ovvero, in mancanza, da mercuriali e listini delle camere di commercio e non già dai listini di riviste più o meno specializzate;

2) non era stata dimostrata la partecipazione della cessionaria alla frode del cedente sebbene tale profilo fosse irrilevante ai fini della sua obbligazione solidale ai fini Iva, non concretando un presupposto per l’applicazione dell’art. 60bis.

3. Con il terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la CTR, in ogni caso, omesso di quantificare – incorrendo così in una omessa pronuncia - la residua pretesa dell’Ufficio in ragione della parziale fondatezza della stessa stante la sussistenza quantomeno di alcuni dei requisiti imposti dall’art. 60bis cit.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 e 654 c.p.p. per avere la CTR-incorrendo in una motivazione apparente- fatto richiamo apoditticamentealla sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante di Nord Autosenza effettuare una valutazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto della detta pronuncia.5. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la società denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c. per avere la CTR stabilito, nella parte motivazionale della sentenza, l’assorbimento dei motivi di appello incidentale condizionato proposto da Nord Auto e,nel dispositivo, il rigetto del detto appello incidentale, con conseguente nullità del provvedimento, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. stante l’evidente contrasto tra motivazione e dispositivo tale da rendere impossibile la ricostruzione del comando giudiziale.

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato (nell’ipotesi di accoglimento del secondo motivo del ricorso principale)si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/92 per non avere la CTRconsiderato l’eccezione - sollevata dalla società contribuente nel controricorso in appello - di inammissibilità per violazione dell’art. 57 cit. della doglianza mossa dall’Agenzia, per la prima volta in sede di gravame, circa l’inattendibilità dei listini “Eurotax blu” in ordine al valore di mercato delle autovetture usate.

7. Rilevato che il secondo motivo del ricorso principale involge l’applicabilità, al caso di specie,dell’art. 14 del d.PR. n. 633/72 che è stato dapprima oggetto di modificain forza dell’art.1 della legge n. 244 del 2007 e poi sostituito d a ll’art. 24 della legge n. 88 del 2009 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008),trattandosi di una norma la cui compatibilità comunitaria è stata messa in discussione dalla stessa Commissione Europea,appare opportuno la trattazione della causa in pubblica udienza;

P.Q.M.

La Corterinvia la causa a nuovo ruolo