Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency. The Revenue Agency argued that this listing, pursuant to Article 5 of Law No. 130/2022, documented the regular conclusion of the dispute without a formal denial. Consequently, the court ruled that no further procedural steps were required, leaving the case closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 40, comma 4, D.L. No. 13/2023: When a tax case is listed in the prescribed register, the proceedings are deemed extinguished unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6478/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro SOC MORENO SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. BRASCA LEONARDO, avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 4328/13/2020 depositata il 29/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizio ne ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I