Cassation court dismisses appeal as tax matter extinguished by simplified settlement procedure completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment, ruling that the tax dispute was extinguished by the completion of the simplified settlement procedure. Although the taxpayer submitted the initial payment, the court found the matter ended only upon full payment of the installment plan, which had not occurred. Consequently, the appeal was rejected as the underlying controversy no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The simplified tax settlement procedure extinguishes the dispute only upon the debtor's full payment of the rateable debt, not merely the first installment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4398/2018 R.G. proposto da: RAPPRESENTANZE GROUP S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma, piazza S. Maria Ausiliatrice, 24 presso lo studio dell’Avv. Ruggero Aulisi e rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Cataldo, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – IRES IRAP IVA AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 259 / 2017 , depositata il 13 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre2023 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:
1. Rappresentanze Group s.r.l. ricorre ne i confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Perugia aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. T3N030804132/2014 con il quale, per l’anno di imposta 2007, erano state recuperati maggiori Ires, Irap ed Iva.
2. Con memoria del 14 luglio 2020 la società ricorrente ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio essendo intervenuta definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. Considerato che:
1. La contribuente ha documentato, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per cassazione, di aver presentato domanda di definizione agevolata ed ha versato le quietanze attestanti il pagamento della prima rata.
2. Entro il termine del 31 luglio 2020 fissato dall’art. 6,comma 12, d.l. n. 119 del 2018, l’Agenzia delle entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 di cui all’ art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
3. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit. la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Invece, deve essere dichiarata la Cons. est. Rosanna Angarano 3 cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit.
5. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
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