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Ordinanza — n. 28101/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding earthquake tax refund eligibility and budget cap application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28101/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional commission ruling in favor of a taxpayer seeking a 90% tax refund for 1990-1992 earthquake victims. The taxpayer argued that a new law reducing refund amounts should apply retroactively to pending cases, while the agency contended the lower court incorrectly applied the refund cap. The court rejected this, holding that the refund right was established by prior law and the new budget cap provision only affects the execution phase of proceedings started after its entry into force.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665 della legge 190/2014; Art. 16-octies del d.l. 91/2017: The retroactive application of a new law limiting tax refunds to budgetary allocations is restricted to proceedings initiated after its entry into force, as it modifies the execution phase rather than the substantive right to the refund.

Parole chiave

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earthquake tax refund retroactive application of law budgetary cap limitation execution phase modification tax reimbursement eligibility

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
anche Cass. 14 ottobre 2021, n.
Art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91
190, come modificato dall’art. 16-octiesdel d.l.
Art. 360, primo comma, num. 3) cod. proc. civ.
123, in relazione all’art. 360, primo comma, num.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 febbraio 2020, n. 5167
Cass. 22 luglio 2016, n. 15252
5167; Cass. 22 luglio 2016, n. 15252).
Cass. 21 febbraio 2020, n. 4570
Cass. 21 febbraio 2020, n. 4570; si v.
Cass. 14 ottobre 2021, n. 28108
anche Cass. 14 ottobre 2021, n. 28108).

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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16586/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro BENENATI FRANCESCO, non costituito, –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 763/13/2019 , depositata l’11 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Benenati Francesco presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso del 90% degli importi versati a titolo di SILENZIO RIFIUTO IRPEF 1990/1991/1992 R.G. N.16586/2019 Cons. est. Valentino Lenoci IRPEF negli anni di imposta 1990, 1991 e 1992, in forza dell’agevolazione fiscale disciplinata dall’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei soggetti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del 13 edel 16 dicembre 1990.

2. Proposto dal contribuente ricorso avverso il diniego dell’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 330/04/2013, lo accoglieva, con condanna all’Agenzia al rimborso di €9.900,37, oltre interessi.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – s ezione staccata di Catania , con sentenza n. 763/13/2019, pronunciata il 30 novembre 2018 e depositata in segreteria l’11 febbraio 2019 , rigettava l’appelloe condannava l’Ufficio al pagamento delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Benenati Francescoè rimasto intimato.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 31 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16-octiesdel d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. R.G. N.16586/2019 Cons. est. Valentino Lenoci In primo luogo, deduce che la C.T.R., da un lato, avrebbe statuito l’applicabilità in sede esecutiva della decurtazione del rimborso, e che, dall’altro, avrebbe escluso che detta decurtazione possa trovare applicazione nel caso di specie.

In secondo luogo, ritiene che l’art. 16-octiesdel d.l. n. 91/2017, che riduce in percentuale le somme da corrispondere, fino all’esclusione stessa del rimborso, qualora gli importi complessivamente dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio, sarebbe applicabile a tutti i giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore, in quanto, diversamente considerando, per tale norma sopravvenuta non residuerebbe alcun ambito di applicazione, essendo stata introdotta quando era ormai decorso il termine per proporre istanza di rimborso.

7. L’unico motivo di ricorso è infondato. Preliminarmente occorre precisare che il caso di specie riguarda la spettanza del diritto al rimborso e non la successiva fase esecutiva, con la conseguenza che risulta corretto il richiamo alla giurisprudenza in materia che, in via consolidata, statuisceche «in tema di agevolazioni tributarie, lal . n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, costituisce norma di interpretazione autentica, sicchéi soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10%, previsto dallal. n. 289 del 2002, art. 9 , comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore dellal. n. 31 del 2008, di conversione del d . l . n. 248 R.G.

N.16586/2019 Cons. est. Valentino Lenoci del 2007»(Cass. 26 febbraio 2020 , n. 5167; Cass. 22 luglio 2016, n. 15252). Ciò posto, il giudice di secondo grado ha accertato l’esistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa e, pertanto, il contribuente risulta titolare del diritto al rimborso per quanto versato nella misura superiore a quella del 10% negli anni di imposta coperti dall’agevolazione fiscale. Occorre precisare , inoltre, che non risulta condivisibile l’impostazione seguita dall’Amministrazione ricorrente nella parte in cui ritiene applicabile, nei giudizi pendenti, l’art. 16- octiesdel d.l. n. 91/2017.

Al riguardo, infatti, «la norma sopravvenuta di cui all'art. 16-octiesdel d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso” (cfr.

Cass. 21 febbraio 2020, n. 4570; si v. anche Cass. 14 ottobre 2021, n. 28108).

8. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del contribuente. R.G. N.16586/2019 Cons. est. Valentino Lenoci Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 20