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Decreto — n. 28042/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares litigation extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 28042/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a lower court's finding that the case automatically terminated under specific legislative provisions. The plaintiff argued for the continuation of proceedings, while the defendant relied on the statutory mechanism for automatic extinction upon the transmission of the case list. The Supreme Court upheld the lower court's decision, ruling that the procedural extinction was mandatory and could not be overridden by the parties' requests.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that the transmission of the case list to the tax authority triggers automatic procedural extinction, rendering any subsequent request for a hearing inadmissible.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination tax litigation case list transmission civil procedure code legislative reform inadmissible request impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7518/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LANDOLL SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato SOPRANO ENRICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIAn.3219/25/2021 depositata il 07/09/2021 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS