Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Revenue Agency argued for dismissal based on the procedural silence, while the taxpayer did not contest the time limit. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the taxpayer to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1675/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende. -ricorrente- contro CARUSO UGO, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DELL'EPOMEO, 151, presso lo studio dell’avvocato CHIARO GIUSEPPE (CHRGPP65H16F839P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n.5729/2016depositata il 16/06/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin favore del solo controricorrente mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’intimata.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de