Cassation court dismisses tax appeal declaring tax litigation extinguished by administrative listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the Regional Tax Commission's ruling based on an administrative listing. The Revenue Agency argued that the listing under the new 2023 law confirmed the regular conclusion of the case without a formal denial. The court upheld this procedural outcome, ruling that the process ended automatically as the parties could only request a hearing to reopen it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the administrative listing for extinguishment of proceedings automatically terminates the litigation, leaving costs to the party who advanced them unless a hearing is requested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14288/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro SAMMARTINO CARMELO, rappresentata e difesa dall’ Avv. FRANCO PICCIAREDDA. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale SARDEGNA n. 211/05/22,depositata il 23/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC