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Ordinanza — n. 28026/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal on tax litigation costs when administrative act is annulled by self-help.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28026/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the lower tribunal's judgment regarding litigation costs after the tax administration withdrew its appeal via self-help annulment. The taxpayer argued that the court failed to apply the principle of virtual victory to award him the costs of both proceedings. The court ruled that while the administration's withdrawal ended the dispute, it did not automatically justify cost compensation without verifying if the original act was manifestly illegal.

Regesto Legislator

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Art. 44, Art. 15, comma 1, Art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; In tax proceedings, the annulment of an administrative act by self-help does not necessarily trigger the principle of virtual victory for cost allocation unless the original act was manifestly illegal from the outset.

Parole chiave

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tax litigation costs self-help annulment virtual victory principle tax administration appeal litigation expense allocation addebito di tasse aliquota d'imposta costi di espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 44, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice di appello ha correttamente applicato l’art. 46 d.lgs.
Art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod.
Art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.
31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod.
art. 366 cod. proc. civ
Per quello che interessa nella presente vicenda, e per quanto nel ricorso è riportato anche ai fini del requisito dell’autosufficienza (art. 366 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13 aprile 2016, n. 7273
Cass., Sez. V, 14 febbraio 2017, n. 3950
Cass. 21 aprile 2010, n. 19947
Cass. 31 aprile 2011, n. 9174
Corte costituzionale n. 274 del 2003
46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2003»(così, Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 10 febbraio 2014, n. 2883
Cass. 22 febbraio 2012, n. 2572
2883 e Cass. 22 febbraio 2012, n. 2572).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23526/2022 R.G. proposto da : CIARLETTA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11 PAL H-3, presso lo studio dell’avvocato FONTI LUISA (FNTLSU66H65C747Y) rappresentato e difeso dall'avvocato SILVI EMANUELE (SLVMNL74M03G157U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ANCONA n. 246/2022 depositata il03/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che: 1.Pietro Carletta ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR delle Marche, dichiarata la cessazione della materia del contendere tra esso ricorrente e l’Agenzia delle Entrate per avere quest’ultima, a seguito di auto- annullamento dell’atto impositivo oggetto del giudizio, rinunciato all’appello e alla pretesa impositiva, compensava le spese di lite e rigettava la richiesta di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

L’atto impositivo, notificato il 7 luglio 2011, era riferito alla pretesa dell’amministrazione di tassare come "trasferimento", ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 del 1986, e con l'aliquota del 15%, prevista per gli atti ditrasferimento di terreni agricoli a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale invece che con l'aliquota dell'8%, prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, un atto di costituzione di servitù di metanodotto su terreno agricolo .

L’atto impositivo era stato poi annullato avendo l’Agenzia, con risoluzione n.4/E del 15 gennaio 2021 che mutava la risoluzione n.92/E/2000, preso atto della non correttezza della impostazione sottesa alla pretesaimpositiva;

2. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 44, 15, comma 1, 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per non avere la CTR condannato l’amministrazione alle spese di entrambi i gradi di giudizio “in presenza di una rinuncia all’appello [da parte della amministrazione], accettata dal ricorrente ma senza adesione alla compensazione delle spese”; 2 motivo di ricorso viene lamentata la “erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.”, per non avere la CTR tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva, con atto depositato in giudizio il 20 settembre 2012, accettato la rinuncia dell’amministrazione insistendo però nella condanna della stessa alle spese e al risarcimento dei danni ex art. 96, commi uno e tre, cod. proc. civ.;

3. il primo motivo di ricorso è, nei limiti che seguono, fondato. 3.1. L'art. 44 del d.lgs. n.546/92 al primo comma sancisce che il processo si estingue per rinuncia al ricorso, ed al secondo comma prevede che il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. Il successivo art. 46 contempla l'ipotesi dell'estinzione del giudizio (in tutto o in parte), nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, precisando al successivo terzo comma, che le spese del giudizio estinto a norma del comma primo restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge (la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, con sentenza 4 luglio 2005, n. 274 , nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge).

Per quello che interessa nella presente vicenda, e per quanto nel ricorso è riportato anche ai fini del requisito dell’autosufficienza (art. 366 cod. proc. civ.), risulta che l'ufficio ha provveduto in autotutela ad annullare l’atto impositivo, ha rinunciato all'appello e agli atti del processo, nonché, radicalmente, anche alla maggiore pretesa tributaria avanzata nei confronti del contribuente ponendo così fine ad ogni ragione sostanziale del contendere, ha infine chiesto la compensazione delle spese e che l’odierno ricorrente ha accettato la rinuncia insistendo per la condanna della amministrazione alle spese di entrambi i gradi di giudizio. 3.2.

Il giudice di appello ha correttamente applicato l’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non avrebbe potuto applicare l’art. 44 come dedotto nella prima parte del motivo in esame da ricorrente, in quanto l’Amministrazione finanziaria, come appena evidenziato, non si è limitata a rinunciare all’appello ma ha rinunciato alla maggior pretesa, ponendo così fine ad ogni ragione sostanziale del contendere. 3.3. È insegnamento di questa Corte che "Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione” (Cass. 13 aprile 2016, n.7273).

La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che «in tema di processo tributario, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, primo comma del d.lgs n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato (dovuta all'accoglimento di uno dei motivi preliminari d'invalidità dedotti dal contribuente,), può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, primo comma, del medesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte de/giudice tributario, trattandosi di un'ipotesi diversa-dalla compensazione "ope legis" prevista dal terzo comma dell'art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2003»(così, Cass., Sez.

V, 14 febbraio 2017, n. 3950, che richiama Cass. 21 aprile 2010, n.19947 e Cass.31 aprile 2011, n. 9174). 3.3. Nella specie, la sentenza gravata si è discostata dai superiori principi, avendo disposto la compensazione delle spese solo per effetto delle circostanze che avevano giustificato la cessazione della materia del contendere, omettendo, tuttavia, di prendere in considerazione il principio della soccombenza virtuale e di verificare la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti ex 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la deroga al principio di soccombenza virtuale (cfr. sul principio, Cass., Sez.

V, 14 febbraio 2017, n. 3950, che richiama Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883 e Cass. 22 febbraio 2012, n. 2572).

5. per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alle spese, e la causa deve essere rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per la regolamentazione delle spese del merito e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa compo