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Ordinanza — n. 28025/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax authority wins cassation appeal; tax collection valid against liquidator for five years post-cancellation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28025/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's declaration that tax collection was invalid due to the company's cancellation. The tax authority argued that the five-year 'fiscal survival' period preserved the liquidator's authority to receive notices. The court agreed, ruling that the tax debt remains enforceable against the liquidator despite the company's formal extinction.

Regesto Legislator

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Art. 28 comma 4 d.lgs. 175/2014; Art. 2495 c.c.: The extinction of a company has no effect on tax collection acts notified to the liquidator within five years of the cancellation request, preserving the liquidator's representative powers.

Parole chiave

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fiscal survival period tax collection validity liquidator liability company cancellation tax debt enforcement elenco dei contribuenti comunicazione fiscale liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 28 comma 4 del d.lgs. 175 del 2014
il comma 4 dell’art. 28 del d.lgs.
Art. 2495 del codice civile
L’art. 2495 del codice civile stabilisce: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma.
Art. 360 comma 1 numero 3 del codice di procedura civile
art. 2945 cod. civ
175 e dell’art. 2945 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16 dicembre 2022, n. 36892
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19075/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CASAGIOVE, SANTORO SALVATORE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 696/2022 depositata il17/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che: 1.l’Agenzia delle Entrate Riscossione, denunciando violazione dell’art.28 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e dell’art. 2945 cod. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha dichiarato “inesistente, in quanto notificata a soggetto estinto”, la cartella per ICI dovuta al Comune di Casagiove, notificata da essa ricorrente il 3 luglio 2019 presso la residenza di Santoro Salvatore quale liquidatore della società Boccaccio srl, cancellata dal registro delle imprese dal 6 marzo 2018 e, alla data della notifica, “con bilancio di liquidazione già approvato”;

2. Santoro Salvatore e il Comune di Casagiove sono rimasti intimati; considerato che:

1. il comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. 175 del 2014 stabilisce: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all' articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. L’art. 2495 del codice civile stabilisce: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma.

Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2942, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”;

2. in base al quadro normativo definito dalle disposizioni sopra riportate, gli effetti dell’estinzione della società ricollegati alla cancellazionedal registro delle imprese sono differiti per un quinquennio dalla data della richiesta di cancellazione, nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi. La "sopravvivenza fiscale" della società cancellata, che, tra l’altro, implica “che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza dellasocietà sul pi ano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato a ricevere le notificazioni degli atti impositivi e ad opporsi ad essi” (Cass. 16 dicembre 2022, n. 36892) mantenendo parzialmente per la società una capacità e soggettività altrimenti inesistenti, garantisce, per il quinquennio, l'efficacia dell'attività sostanziale (e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi. Dacché l’evidente errore della CTR;

3. in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per esame delle questioni rimaste assorbite;

4. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di