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Decreto — n. 28014/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28014/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28014/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 781/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GALEONE LUCA,rappresentata e difesa dall’Avv. PALAZZO ANTONIO STEFANO, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della PUGLIA SEZ. STACCATA TARANTOn. 1717/28/2022,depositata in data 20/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 1 97 del 2022 e l’assen za , allo stato,di diniego ai sensi del comma 200 dell a medesima disposizione ; che, pertanto, ai sensi del comma 198dell’art. 1cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 28014/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 781/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GALEONE LUCA,rappresentata e difesa dall’Avv. PALAZZO ANTONIO STEFANO, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della PUGLIA SEZ. STACCATA TARANTOn. 1717/28/2022,depositata in data 20/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 1 97 del 2022 e l’assen za , allo stato,di diniego ai sensi del comma 200 dell a medesima disposizione ; che, pertanto, ai sensi del comma 198dell’art. 1cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale garanzia fiscale arretrati d'imposta esecuzione fiscale validità della tassazione fiscale
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 781/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GALEONE LUCA,rappresentata e difesa dall’Avv. PALAZZO ANTONIO STEFANO, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della PUGLIA SEZ. STACCATA TARANTOn. 1717/28/2022,depositata in data 20/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 1 97 del 2022 e l’assen za , allo stato,di diniego ai sensi del comma 200 dell a medesima disposizione ; che, pertanto, ai sensi del comma 198dell’art. 1cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC