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Ordinanza — n. 27999/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal due to lack of reasoning in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27999/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax agency's appeal against a lower court judgment due to a complete lack of reasoning. The taxpayers argued the first-instance decision failed to concisely expose the factual and legal grounds required by the Civil Procedure Code. Consequently, the Court held the judgment null and void for lacking material and graphic reasons, ordering its cassation and remittal.

Regesto Legislator

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Art. 132, second comma, n. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 118 of the implementing decree; Art. 360, first comma, n. 4 of the Code of Civil Procedure: A judgment is null if it completely lacks the concise exposition of the factual and legal reasons for the decision.

Parole chiave

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lack of reasoning nullity of judgment tax dispute Civil Procedure Code remittal to court contenzioso tributario validità della tassazione fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 132, second comma, n. 4 of the Code of Civil Procedure
con il motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, l’Agenzia delle Entrate ne denuncia la nullità per “carenza di motivazione ex art. 132, secondo comma, n.3, art.
Art. 118 of the implementing decree
132, secondo comma, n.3, art. 118 disp.
Art. 360, first comma, n. 4 of the Code of Civil Procedure
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
132, secondo comma, n.3, art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art.
art. 111 della Costituzione
132, secondo comma, n.4 del codice di procedura in attuazione dell’art. 111 della Costituzione.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13890/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CACCIOLO ANTONINO, MASTRANTONIO SALVATORE, MASTRANTONIO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in S. AGATA MILITELLO VIA ENNA, 2, presso lo studio dell’avvocato MIRACOLA MASSIMO (MRCMSM73H20I199Y) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA n. 10882/2021depositata il 09/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che:

1. con il motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, l’Agenzia delle Entrate ne denuncia la nullità per “carenza di motivazione ex art. 132, secondo comma, n.3, art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 36, secondo comma, n.2 e n. 4, d.lgs. n.546/92, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.” 2. i contribuenti sono rimasti intimati; considerato che: 1.il motivo è fondato; 1.1. la motivazione della sentenza impugnata manca del tutto della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, prevista dall’art. 132, secondo comma, n.4 del codice di procedura in attuazione dell’art. 111 della Costituzione.

La motivazione si riduce alla esposizione dei termini della controversia (vertente su “avviso di rettifica e liquidazione” notificato dall’Agenzia delle Entrate per maggior imposta di registro su atto di donazione e vendita di un fabbricato e di un terreno, registrato il 24 luglio 2013, contestato dai contribuenti, ritenuto dal primi giudici “motivato” e, nel merito, “conforme ai valori di mercato” degli immobili) e alla esposizione dei motivi di appello (“erroneità della sentenza non avendo il primo giudice tenuto conto della illegittimità della duplicazione dell’imposta e del valore reale degli immobili”).

A tale duplice esposizione segue il dispositivo. Non vi è alcun alcun esame dei motivi di appello. Si riscontra quindi la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico";

2. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione;

3. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado de