Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27981/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as it attempts to re-evaluate factual findings on contract descriptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27981/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible for attempting to re-examine factual determinations made by lower courts regarding the nature of legal documents. The agency argued that defense mandates were descriptive of underlying contracts, but the lower courts found no such references in the litigation records. The court rejected this argument, ruling that the appeal improperly sought to overturn established facts rather than address a legal error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 22 D.P.R. 131/1986: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it aims to re-evaluate factual findings of lower courts regarding the descriptive nature of legal documents.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual re-evaluation tax registration duty descriptive nature defense mandates responsabilità civile del consulente fiscale ripresa fiscale aziendale tassa di compensazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 22 D.P.R. 131/1986
Art. 1, lett. b) tariffa parte II allegata al d.P.R. 131/1986
131/86, nonché dell’art. 1, lett.
Art. 8 tariffa parte II allegata al d.P.R. 131/1986
131/1986 e art. 8 tariffa parte II allegata al d.P.R. 131/1986 in relazione all’art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica nei confronti della Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5668/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ZAULI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA N. 30, presso lo studio dell’avvocato GIZZI FABRIZIO (GZZFRZ57D16H501I) rappresentato e difeso dagli avvocati ZAULI CESARE MENOTTO (ZLACRM72C16A944B), ZAULI CARLO (ZLACRL57E03D357U) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 1069/2021 depositata il31/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che:

1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 5, 22, 40 del d.P.R. 131/86, nonché dell’art. 1, lett.

b) tariffa parte II allegata al d.P.R. 131/1986 e art. 8 tariffa parte II allegata al d.P.R. 131/1986 in relazione all’art. 360 comma 1, n, 3) c.p.c.”, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la CTR dell’Emilia Romagna ha -per quanto interessa- confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento dell'impugnazione dell’avvocato Riccardo Zauli avverso l’atto notificatogli da essa ricorrente, di accertamento di imposta di registro in misura fissa su mandati difensivi ricevuti dall’avvocato Zauli per la difesa di Gasparri Giuseppe in più cause civili svoltesi davanti al tribunale di Forlì e alla corte di Appello di Bologna, tassati come atti enunciati nella sentenza del Tribunale di Forlì n.1318/2015 del 29.10.2015, ottenuta dall’avvocato nei confronti del cliente per il pagamento dei compensi professionali.

La CTR ha annullato l’avviso (per la parte relativa ai mandati) confermando il rilievo del primo giudice per cui “nella sentenza emessa non si riscontra alcun richiamo dei contraenti al negozio contenuto in un atto scritto o un contratto verbale dagli stessi posto in essere” ed ulteriormente rimarcando in fatto che “nella domanda giudiziale proposta dall’avv. Carlo Zauli contro Gaspari Giuseppe e nella sentenza del Tribunale di Forlì n.1318/2015 del 29.10.2015 non vi sono sufficienti elementi identificatici dell’asserito negozio sottostante enunciato e conseguentemente l’Agenzia delle Entrate non poteva applicare una ulteriore imposta fissa di € 200,00 ciascuno sugli ulteriori rapporti Iva enunciati e sottostanti alla domanda giudiziale”.

2. il contribuente resiste con controricorso; considerato che:

1. il ricorso è inammissibile perché esso, sotto l’apparente deduzione di violazione di norme del d.P.R. 131 del 1986, mira in realtà a rimettere in discussione davanti a questa Corte di legittimità l’accertamento fattuale dei giudici d’appello e dei giudici di primo grado, riguardo al contenuto della decisione del Tribunale di Forlì n.1318/2015 del 29.10.2015 siccome, per tali giudici, non enunciativo, e per la ricorrente, invece enunciativo, per gli effetti dell’art. 22 del ricordato d.P.R., dei mandati difensivi ai quali è riferita la pretesa impositiva;

3. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nel minimo,stante la serialità del contenzioso;

5. non si applica nei confronti della Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; PQM la Corte dichiara il ricorso principale inammissibile; condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in €380,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge