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Ordinanza — n. 27978/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses new appeal grounds but allows violation of art. 2697 c.c. claim, quashing lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27978/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the first appeal ground inadmissible for being a new issue not properly raised in prior proceedings. However, it found the second ground valid, holding that the lower court erred by applying the principle of best possible outcome despite the taxpayer failing to prove payment. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded to the regional tax court.

Regesto Legislator

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Art. 18, 19, 21 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 2697 c.c.: In tax refund disputes, taxpayers bear the burden of proving payments; the principle of best possible outcome cannot override the lack of evidence when the administration's denial is unchallenged.

Parole chiave

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tax refund claim burden of proof art. 2697 c.c. new appeal grounds remand to lower court onere della prova del contribuente detrazioni e rimborsi accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 18, 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 2697 c.c.
4 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
art. 113 c.p
546/1992 e dell’art. 113 c.p.c.
art. 2697 c.c
4 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
art. 7 d.lgs. n. 546/92
2, e dell’art. 7 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 10 marzo 2021, n. 6729
Cass., 10 marzo 2021, n. 6729; n.
Cass., n. 28829 del 2021
Cass., V, n. 21741/2023
Cass., V, n. 21741/2023).
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21197 del 08/10/2014
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 14/10/2015
anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 14/10/2015, 18– 298 3 8 - 2021 – 2 0 /09 /2023 MMF Rv.
Cass., Sez. U, Sentenza n. 1518 del 27/01/2016
Cass. n. 9732 del 12/05/2016
Cass., V, n. 14998/2023
Cass., V, n. 14998/2023).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29838/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Spoto Puleo Sebastiano e Nicolosi Maria Carmela, con l’avv.Gaetano Spoto Puleo, con domicilio eletto nella propri a casella pec nonché pressolo studio dell’avv. Andrea Scuderi, in Roma allavia Stoppani n1; -controricorrente- Oggetto: 18– 298 3 8 - 2021 – 2 0 /09 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Siracusa, n. 6807/04/2020 , pronunciata il 24novembre 2020 e depositata i l 2 6 novembre 2020 , non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. I contribuenti impugnavano il silenzio - rifiuto opposto dall’Ufficio ad un’istanza di rimborso presentata dal solo sig. Spoto Puleo Sebastiano ed avente ad oggetto il 90 % delle somme versate a titolo di Irpef, Ilor e contributo al SSN per euro 693389,82 oltre interessi relativamente agli anni d’imposta 1990/1991/1992 ed ai sensi del disposto di cui all’art. 9, co. 17, L. n. 289/2002. Al ricorso i contribuenti allegavano l’istanza presentata, unitamente ad alcuni articoli di stampa e a copie di sentenze di questa Corte.

Costituitosi l’Ufficio, la CTP rigettava l’impugnazione per carenza probatoria in ordine alla prova degli avvenuti versamenti delle somme richieste a rimborso.

2. I contribuenti proponevano appello avverso la decisione di primo grado, lamentando che le prove di versamento risultavano dai dati risultanti dall’anagrafe tributaria. A seguito della costituzione dell’Ufficio, che eccepiva la carenza di legittimazione della sig.a Nicolosi per omessa presentazione dell’istanza, la CTR riformava parzialmente la decisione di primo grado. Previa declaratoria di inammissibilità del ricorso promosso dalla sig.a Nicolosi, la CTR ritenendo non soddisfacente al fine di garantire “il risultato più giusto per rispondere al meglio agli interessi sostanziali delleparti” “affidare la risoluzione della controversia al principio generale di cui all’art.2697 c.c.”, anche nell’ipotesi in cui la ricostruzione dei fatti rimanga incerta, ha statuito la legittimità del rimborso, posto che “non si può escludere a priori che la parte privata non essendo riuscita a dimostrare i versamenti delle imposte effettuate, relative agli anni 1990/1991 e 1992, non sia legittimata a richiedere il rimborso di 18– 298 3 8 - 2021 – 2 0 /09 /2023 MMF quella parte dei tributi indebitamente versati per gli anni in contestazione, atteso che la prova dei versamenti effettuati si trova materialmente nell’altrui disponibilità”.

3. L’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della indicata sentenza; replicano con controricorso i contribuenti che, in prossimità dell’adunanza, hanno altresì depositato memoria illustrativa delle loro conclusioni. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo il patrono erariale svolge un motivo promiscuo, articolato sotto due distinti e specifici profili. In sintesi, denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18,19,22 e 27 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 113 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. 1.1 In particolare con il primo profilo deduce l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al rimborso della contribuente pur in assenza di produzione documentale, allegata all’originaria istanza, attestante il versamento delle imposte e per aver omesso di dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado. 1.2 Con il secondo profilo ne deduce invece l ’illegittimità essendo onere del contribuente che chiede il rimborso provare la spettanza del rimborso, non essendo sufficiente la sola presentazione dell’istanza.

2. Col secondo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 101 Cost. e dell’art. 2697, co. 1, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. nonché degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1, co. 2, e dell’art. 7 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.. 2.1 In sintesi denunzia l’illegittimità della sentenza per aver la CTR riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente Spoto Puleo Sebastiano pur in assenza di prove, incombendo in capo al 18– 298 3 8 - 2021 – 2 0 /09 /2023 MMF contribuente l’onere di provare il proprio diritto al rimborso e non potendosi costui avvalere del principio di non contestazione e, dunque,della mancata eccezione di inadempimento dell’Ufficio I due motivi, connessi tra loro, possono essere trattati unitariamente.

3. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza nell'istanza di rimborso del quantum richiesto, e, quindi, proposto in violazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Ciò sia perchémotivo nuovo, non risultando che la questione - non rilevabile d'ufficio - sia stata posta nei gradi di merito, sia per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell'istanza, che neppure ha allegato, cosìimpedendo di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo (cfr. Cass., 10 marzo 2021, n. 6729; n. 28829 del 2021). Nella specie, quindi, oltre a non aver dedotto la formulazione della censura nei giudizi di merito, la ricorrente nemmeno ha trascritto in ricorso il contenuto dell'istanza di rimborso per dimostrare l'indeterminatezza della pretesa restitutoria (Cfr. Cass., V, n. 21741/2023).

4. È invece fondato il secondo motivo, unitamente al primo, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c.. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'amministrazione finanziaria nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21197 del 08/10/2014, Rv. 632495; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 14/10/2015, 18– 298 3 8 - 2021 – 2 0 /09 /2023 MMF Rv. 636896, nonché Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1518 del 27/01/2016, Rv. 638457). E tale onere probatorio incombente sul contribuente non può- di certo - essere adempiuto, come è accaduto nel caso concreto, con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella istanza di rimborso. Invero, il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda (Cass. n. 9732 del 12/05/2016).» (cfr.

Cass., V, n. 14998/2023).

5. Nella fattispecie, peraltro, la CTP aveva accertato il difetto di prova sui versamenti effettuati e tale statuizione non è stata contrastata dalla CTR, che ne ha preso atto, confermandola, ma, ciò nonostante, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo che l’applicazione del principio di cui alla norma indicata “non sempre rappresenta la soluzione idonea a garantire il risultato “più giusto”, per rispondere meglio agli interessi sostanziali delle parti”, donde il secondo motivodi doglianza è fondato, il ricorso merita accoglimento con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai superiori principi indicati. PQM La Corte dichiara inammissibile il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, mentre accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia–sezione staccata di Siracusa, in diversa