Cassation court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by legislative decree listing. Tax court ruled case ended per new law; Cassation confirms extinction. Agency argues for hearing; court upholds statutory extinction. Outcome: litigation extinguished, costs on anticipator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a regional tax court decision declaring the tax litigation extinguished. The regional court found that the legislative decree's inclusion of the case in an extinction list satisfied the statutory requirements for termination, leaving no grounds for a denial of extinction. The Cassation court upheld this ruling, confirming that the procedural extinction stands and costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a legislative decree lists a case for extinction, the litigation terminates automatically unless parties request a hearing, and costs stay with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11713/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro AGNELLO SALVATORE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DANIELE NANIA e FRANCESCO LETO. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale SICILIA sez. stacc. MESSINA n. 10117/10/21,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO