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Ordinanza Interlocutoria — n. 27954/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal due to debt restructuring agreement with tax collection agency under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27954/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court granted a preliminary suspension of the tax appeal filed by the heirs of Gaslini Alberto against the Italian Revenue Agency. The heirs submitted a request to suspend proceedings based on their application for debt restructuring under the 'rottamazione quater' scheme with the tax collection agency. The Court ruled that the statutory requirement for suspending litigation was met by the submission of the restructuring application, thereby halting the case pending the outcome of the debt settlement.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022; When a debtor applies for debt restructuring with the tax collection agency, the court must suspend related litigation upon verification of the application to allow the debt definition process to conclude.

Parole chiave

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debt restructuring tax collection agency litigation suspension heirs of deceased IVA and direct taxes documenti mancanti produzione di documenti finanziari inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022
L'art. 1, comma 236, della legge n.
Art. 1, commi 231-252 della l. n. 197 del 2022
L'art. 1, comma 236, della legge n.
Art. 1, commi 184-185 della l. n. 145 del 2018
06820130172215570000, riferita all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, e già oggetto della domanda di adesione per l’estinzione dei debiti ex art. 1, commi 184-185 della l. n. 145 del 2018 (cd.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTELOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26000/2015R.G. proposto da Bruschetta Stefania, Gaslini Gaia Nicole e Gaslini Mattia Jonathan, in proprio e quali eredi di Gaslini A lberto , già titolare dell’impresa individuale “Futuro Serramenti di Gaslini Alberto”, rappresentati e difes i da ll’avvocato Vincenzo Conforti , pres s o il cui studio in Milano, via A.M. Gracini n. 8, sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale allegata all’istanza depositata in data 14.09.2023; –ricorrenti – Contro Agenzia delle entrate , rap presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 1210/12/ 20 1 5, depositata il 27.03.201 5. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 28.09.2023; Oggetto: Tributi–IVA e imposte dirette–Ordinanza interlocutoria sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che non si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio; RILEVATO CHE La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto da Gaslini Alberto avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette e dell’IVA, in relazione all’omessa presentazione delladichiarazione per l’anno 2006, con il quale era stato accertato induttivamente il reddito imponibile, con conseguente determinazione del valore della produzione netta imponibile e del volume d’affari ai fini IVA.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Lombardia rigettaval’appello proposto dal contribuente . Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione Gaslini Alberto,affidato a dieci motivi . L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE In via preliminare, occorre rilevare che Bruschetta Stefania, Gaslini Gaia Nicole e Gaslini Mattia Jonathan, quali eredi di Gaslini Alberto, hanno depositato in data 14.09.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'1.01.2023), dichiarando di avere presentato in data 22.03.2023 domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 –252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater) per il pagamento del debito residuo collegato alla cartella di pagamento n. 06820130172215570000, riferita all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, e già oggetto della domanda di adesione per l’estinzione dei debiti ex art. 1, commi 184-185 della l. n. 145 del 2018 (cd. rottamazione ter).

L'art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevede che nella domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione “il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio èsubordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.” Poiché all’istanza di sospensione del giudizio è stata allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti affidati all’Agente della riscossione, presentata da Bruschetta Stefania, erede di Gaslini Alberto, deceduto in data 13.07.2020 (come risulta dal certificato di morte e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allegate all’istanza), l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 202