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Ordinanza — n. 27943/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; tax dispute extinguished by taxpayer's request for expedited settlement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27943/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's request for an expedited settlement procedure. The taxpayer submitted the necessary documentation and payment proofs to the court, triggering the automatic termination of the litigation under specific legislative provisions. Consequently, the cassation appeal filed by the Revenue Agency was dismissed as the underlying case no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-205 della legge 197/2022; When a taxpayer requests the expedited settlement of pending tax disputes by depositing the required documents and payments, the proceedings are automatically declared extinguished, rendering any subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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expedited settlement procedure tax dispute extinguishment cassation appeal inadmissibility Revenue Agency appeal litigation termination dimensioni della costruzione miglioramento degli alloggi raggiungimento del valore soglia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art.
Art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25247/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CORDIOLI LINDA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO (LCSCLD54S26H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIRULLI FABIO (CRLFBA68T18H501E) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. VERONA n. 423/2022 depositata il21/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Letta la requisitoria della Procura Generale, in persona del Dottor Mario Fresa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe. Lamentava violazione dell’art.6 del d.m. 2 agosto 1969, n.1072 per avere la CTR del Veneto -in cause riunite proposte da Linda Cordioli contro avvisi, in revoca delle agevolazioni “prima casa” fruite per l’acquisto di un immobile, di liquidazione di maggiore imposta sul valore aggiunto e di recupero di imposta sostitutiva sul mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto- ritenuto gli avvisi illegittimi in quanto motivati sul preteso superamento del limite dimensionale delle abitazioni di lusso con inclusione -secondo la CTR illegittima- nel calcolo della superficie anche dei muri perimetrali e dei muri divisori;

2. la contribuente resisteva con controricorso;

3. la Procura Generale, in persona del Mario Fresa, chiedeva accogliersi il ricorso; considerato che: 1.in data 28 luglio 2023, la contribuente ha presenta to istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in avvalimento della procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

2. la contribuente, a corredo dell’istanza, ha depositato copia delle domande di definizione inviate all’amministrazione con relative comunicazioni di avvenuto ricevimento, in riferimento ai due ricorsi riuniti e copia delle quietanze di pagamento in data 25 luglio 2023;

3. ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; -ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200);

“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201);

9. pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della part