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Ordinanza Interlocutoria — n. 27935/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders remand to lower tribunal to verify VAT exemption eligibility before final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27935/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation ordered a remand of the case to the Regional Tax Commission to verify the taxpayer's eligibility for a specific VAT exemption scheme. The taxpayer argued that the lower court erred in treating a debt write-off as a taxable service payment, while the tax agency contended the accounting treatment constituted a disguised payment. The court granted the request for additional documentation regarding the exemption application, necessitating a new trial to determine if the tax claim remains valid.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Supreme Court may order a remand when the lower tribunal fails to examine a decisive fact or evidence essential for resolving the dispute, such as the applicant's eligibility for a specific tax exemption regime.

Parole chiave

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VAT exemption eligibility tax debt write-off service payment assimilation remand for new trial tax evasion defense accounting write-off Cassation remand order sostituzione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Con il primo motivo, la Ancoradenunciala nullità della sentenza impugnata per violazione de ll’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sull’eccezione pregiudiziale riguardante l ’inammissibilità dell’atto di appello pertardiva presentazione dello stesso.
Art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla eccezione proposta dalla società contribuente in merito alla violazione dell’art. 55, comma 2, del d.P.R.
Art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 53 Cost.
Con il settimo motivo, lamenta la violazione dell’art. 53 Cost. e del principio dell’abuso del diritto, in relazione all’art.
Art. 107 TUB
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo, la Ancoradenunciala nullità della sentenza impugnata per violazione de ll’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 1552 cod. civ
633 del 1972, nonché dell’art. 1552 cod. civ., in relazione all’art.
art. 53 Cost
Con il settimo motivo, lamenta la violazione dell’art. 53 Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12808/2015R.G. proposto da Ancora s.p.a., rappresentata e difes a da gli avvocat i Prof. Giuseppe Tinelli e Maurizio De Lorenzi, elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo in Roma, via di Villa Severini n. 54, come daprocura speciale a margine del ricorso e da successiva comunicazione di variazione di domicilio eletto; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campanian. 9747/ 07/2014, depositata il 10.11.2014.

Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 28.09.2023. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, il qualesi è riportato alle conclusioni scritte e, comunque, non si è opposto alla richiesta di rinvio; Oggetto: Tributi-IVA – Ordinanza interlocutoria sentito, per la ricorrente, l’avvocato Maurizio De Lorenzi, che ha concluso chiedendo un rinvio per produrre ulteriore documentazione riguardante l’adesione della contribuente alla definizione agevolata.

RILEVATO CHE La CTP di Napoli accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla Ancora s.p.a. avver s o l’avviso di accertamento e la relativa cartella di pagamento, emessi per l’anno 2005 per omessa fatturazione di prestazioni di servizi, eseguite nei confronti della società partecipata Races Finanziaria per un imponibile di € 446.806,00, pari ai crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della predetta società, con conseguente evasione di IVA per€ 89.361,00. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dal l ’Agenzia delle entrate, osservando che: -l’importo oggetto dell’omessa fatturazione rappresentava il saldo al 30.11.2010del conto fatture da emettere per i servizi amministrativi prestati nei confronti della Races Finanziaria nel periodo 2004/2005, al netto di quanto incassato mensilmente a titolo di acconto; - la società Ancora aveva rinunciato a detto residuo credito annotando un pari incremento del valore contabile della sua partecipazionenella controllata Races Finanziaria; - detta procedura aveva consentito alla Ancora di non fatturare i servizi resi e di evadere la relativa IVA, con imputazione degli stessi al conto economico per competenza negli anni 2004 e 2005; - poiché le prestazioni di servizi vanno assoggettate ad IVA al momento del loro pagamento, lo stralcio del credito derivante dal saldo del conto “fatture da emettere” e la sua conseguente imputazione ad incremento della partecipazione nella società controllata andavano assimilati al pagamento delle prestazioni , sicché la Ancora avrebbe dovuto emettere le relative fatture nei confronti della Races Finanziaria.

Contro la suddetta decisione proponevaricorso per cassazione la Ancora s.p.a.,affidato a nove motivi . L’Agenzia delle entrate rimaneva intimata. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo, la Ancoradenunciala nullità della sentenza impugnata per violazione de ll’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sull’eccezione pregiudiziale riguardante l ’inammissibilità dell’atto di appello pertardiva presentazione dello stesso.

2. Con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61, 27, comma 1, e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, 358 e 327, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., lamentando la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello da parte della CTR, stante la tardiva presentazione dello stesso.

3. Con il terzomotivo,denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendosotto il profilo della motivazione apparente o mancante la stessa censura mossa con i precedenti motivi.

4. Con il quarto motivo, eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla eccezione proposta dalla società contribuente in merito alla violazione dell’art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine all’utilizzo del metodo induttivo di accertamento.5. Con il quinto motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto il profilo della motivazione apparente o mancante la stessa censura mossa con il quarto motivo.

6. Con il sesto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 1552 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR confermato la pretesa,ritenendo erroneamente che la “rinuncia al credito” operata dalla contribuente e il conseguente incremento del valore della sua partecipazione nella Races potessero essere assimilate al pagamento delle prestazioni rese dalla Ancora alla sua controllata , alla stregua di una operazione permutativa, nonostante lamancanza di una controprestazione da parte della Races, essendo l’aumento del valore della partecipazione detenuta dalla Ancora nella sua controllata un effetto automatico della rinuncia, prescritto dai Principi Contabili Nazionali e sottratto alla volontà dei contribuenti.

7. Con il settimo motivo, lamenta la violazione dell’art. 53 Cost. e del principio dell’abuso del diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ravvisato erroneamente nel caso in esame un “abuso del diritto”, senza considerare che vi era una ragione economica sottesa all’operazione contestata, consistente nella legittima necessità di patrimonializzare la società consolidata per la sua iscrizione al registro speciale di cui all’art. 107 TUB.

8. Con l’ottavo motivo, deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il settimo motivo.

9. Con il nono motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo, sotto il profilo della motivazione apparente o mancante, la stessa censura mossa con il settimo motivo.

10. Ciò premesso, il difensore della società ricorrente ha depositato all’udienza pubblica del 28.09.2023 una ricevuta attestante la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (prot. n. 2799670 del 20.04.2017)e ha chiesto un rinvio per produrre ulterioredocumentazione.

11. Rilevato che appare necessario acquisire informazioni in ordine alla regolarità della domanda di definizione agevolata ai fini della sopravvenuta estinzione della pretesa erariale.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruoloe onera la parte ricorrentedi fornire entro il termine di giorni trenta , decorrenti dalla comunica