Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the 2023 tax declaration list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the automatic termination triggered by the case's inclusion in the 2023 tax declaration list. The plaintiff, General System Srl, challenged the Regional Tax Commission's decision based on this procedural event, while the State argued the matter was definitively resolved. The court ruled that the statutory mechanism for automatic extinction applied, rendering further proceedings unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the declaration of extinction list, the proceedings automatically terminate unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11669/2022 R.G. proposto da GENERAL SYSTEM SRL, Rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCO MOSCHETTI e GIOVANNI MOSCHETTI. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. e AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale VENETO n. 1330/06/21,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO