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Decreto — n. 27918/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law upon listing in registry.

Numero d'incarto Decreto — n. 27918/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the Regional Tax Commission's ruling. The taxpayer argued for a hearing, but the court noted the case was automatically terminated by the new law upon its inclusion in the registry list. Consequently, the proceedings ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The inclusion of a case in the registry list for tax extinction automatically terminates the proceedings, barring further hearings unless explicitly requested by parties.

Parole chiave

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tax litigation extinction registry list inclusion automatic termination proceedings new tax law 2022 procedural dismissal contenzioso tributario diritti del contribuente arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
2771/22/21,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9336/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro CANTATORE GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIUSEPPE TINELLI e MAURIZIO DE LORENZI. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale PUGLIA sez. stacc. Lecce n. 2771/22/21,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO