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Ordinanza — n. 27900/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows IMU appeal regarding mandatory valuation parameters for buildable land areas.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27900/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the case. The taxpayer argued that the lower court failed to verify all mandatory valuation parameters for buildable land, focusing only on development index and land use. The court ruled that the lower court erred by omitting the verification of location zone, adaptation costs, and comparable market prices, which are legally required for accurate valuation.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; Art. 115 c.p.c.: The judge of merit cannot exempt themselves from verifying the correspondence of valuation parameters for buildable land and must consider all mandatory elements including location, development index, permitted use, and adaptation costs.

Parole chiave

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IMU valuation parameters buildable land assessment mandatory valuation criteria tax appeal admissibility market price verification stima immobiliare imposta immobiliare ubicazione dell'immobile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.
Art. 58, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992
civ, «violazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs.
Art. 115 c.p.c.
546 del1992 e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato inammissibile la produzione della r elazione tecnica di stima, senza tenerneconto nella valutazione delle prove che erano state offerte dalle parti; 1.3.con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.
Art. 5, comma 5, del d.lgs. 504 del 1992
58, comma 2, del d.lgs. 546 del1992» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato non ammissibile la produzione di un documento (relazione di stima), in quanto effettuata dalla contribuente per la prima volta in grado di appello; 1.2.
Art. 13, comma 3, del d.l. 201 del 2011
504 del1992, richiamato dall’art. 13, comma 3, de l d.l.
art. 115 c.p
546 del1992 e dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2017 nr 12273
Cass. 26 marzo 2021, n. 8614
Cass., Sez. 5, n. 13567 del 30 maggio 2017
Cass., 30 settembre 2019, n. 24309
13567 del 30 maggio 2017)» (così Cass., 30 settembre 2019, n. 24309), come già era stato chiarito da questa Corte, segnalandosi, in particolare, che il «[…] valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio del relativo anno d'imposizione di cui all'art.
Cass., 10 gennaio 2017, n. 310
504/1992, […] deve essere accertato avuto riguardo a ciascuno degli elementi ivi indicati» (così Cass., 10 gennaio 2017, n. 310, che richiama Cass., 19 dicembre 2003, n.
Cass., 19 dicembre 2003, n. 19515
310, che richiama Cass., 19 dicembre 2003, n. 19515;
Cass., 15 giugno 2010, n. 14385
Cass., 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., 11 maggio 2012, n.
Cass., 11 maggio 2012, n. 7297
14385; Cass., 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., 27 febbraio2015, n.
Cass., 27 febbraio 2015, n. 4093
Cass., 11 marzo 2015, n. 4817
4093; Cass., 11 marzo 2015, n. 4817);3.3.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 9964-2019proposto da: IMMOBILIARE FINANZIARIA BAVENO S.A.S. DI FOLIANA BARGIACCHI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, presso lo studio degli Avvocati NICOLA CASO, BENEDETTO COLUCCI e ANDREA ZOCCALI, che la rappresentanoe difendonogiusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro COMUNE DI TRIBIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin ROMA, presso lo studio dell’Avvocato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Presidente - IMU ACCERTAMENTO Dott. FABIO DI PISA - Consigliere - Dott.ssaMILENA BALSAMO - Consigliere - Ud.28/9/2023 - CC Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - MAURIZIA VENEZIA, rappresentatoe difeso dall’Avvo cato SEBASTIANO DE FEUDIS giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– verso la sentenza n. 604/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA,depositata l’8/2/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 / 9 /20 2 3 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Immobiliare Finanziaria Baveno Sas di Foliana Bargiacchi propon e ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello del la contribuente avverso la sentenza n. 6530/2017della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in rigetto del ricorso avverso avvisi di accertamentoIMU 2012-2015 emessi dal Comune di Tribiano, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva; il Comune di Tribiano resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1.con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, «violazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546 del1992» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato non ammissibile la produzione di un documento (relazione di stima), in quanto effettuata dalla contribuente per la prima volta in grado di appello; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546 del1992 e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato inammissibile la produzione della r elazione tecnica di stima, senza tenerneconto nella valutazione delle prove che erano state offerte dalle parti; 1.3.con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504 del1992, richiamato dall’art. 13, comma 3, de l d.l. 20 1 del 2011 per avere la Commissione tributaria regionale, nel procedere alla verifica della congruità della stima compiuta da l l’ente impositore sulla scorta de i criteri normativamente predeterminati, erroneamente fondato la propria decisione sulla valorizzazione di due soli dei criteri di legge (l’indice di edificabilità e la destinazione d’uso), senza tener conto che s i t r attava di elementi dotati di rilievo soloastratto, non essendo stato approvato alcun piano attuativo, e senza applicare gli altri criteri legislativi di determinazione della baseimponibile, ovvero la zona di ubicazione, gli oneri di adattamento necessari per la costruzione, i prezzi medi di mercato delle vendite di aree analoghe, 2.1. le prime due censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate, poiché non individuano correttamente la doppia ratio decidendi, contenuta nella sentenza della Commissione tributaria regionale, circa l’irrilevanza, sotto il profilo probatorio, della documentazione (relazione tecnica di stima) prodotta dall’appellante, in quanto priva di riferimento temporale, oltre che circa la sua inammissibilità in relazione al tardivo deposito in secondo grado (« L e perizie di parte e la nuova richiesta di cambiamento di destinazione urbanistica , decontestualizzat e a livello temporale, prodotte per la prima volta in appello non sono ammissibili»); 2.2. in tal modo, la decisione, sul punto,è sorretta da una doppia ratio, sicché la ricorrente avrebbe dovuto dirigere la propria impugnazione anche contro la statuizione, nel merito, di irrilevanza probatoria della documentazione; 2.3. come è noto, infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr.

Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass. nn. 4293/2016, 22753/2011); 3.1. va accoltoil terzo motivo;3.2. il necessario rispetto, nella valutazione in rassegna , de i criteri tassativi di cui al menzionato art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (applicabili anche all’IMU in virtù di quanto previsto dall’art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011), è stato più volte ribadito da questa Corte, precisandosi che: « d etti criteri normativamente determi nati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass 2017 nr 12273)» (così Cass.26 marzo 2021, n. 8614);

«in tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass., Sez. 5, n. 13567 del 30 maggio 2017)» (così Cass., 30 settembre 2019, n. 24309), come già era stato chiarito da questa Corte, segnalandosi, in particolare, che il «[…] valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio del relativo anno d'imposizione di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, […] deve essere accertato avuto riguardo a ciascuno degli elementi ivi indicati» (così Cass., 10 gennaio 2017, n. 310, che richiama Cass., 19 dicembre 2003, n. 19515;

Cass., 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., 27 febbraio2015, n. 4093; Cass., 11 marzo 2015, n. 4817);3.3. tanto premesso, occorre tuttavia rilevare che i Giudici d'appello non hanno accertato la corretta ed integrale applicazione da parte del Comune dei suddetti parametri siccome individuati dalla norma citata,limitandosi a considerare la congruità del riferimento all’indice di edificabilità e della destinazione d’uso, senza verificare iparametri relativi alla zona territoriale di ubicazione, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

4. il ricorso va dunque accolto quanto al terzo motivo , respinti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza in relazione almotivo accolto e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie ilterzo motivo di ricorso, re spinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di