Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic listing in the closure registry under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished after the regional commission confirmed the case's inclusion in the mandatory closure registry. The plaintiff, Cirillo Nicola, challenged the automatic termination, arguing against the loss of procedural rights without a formal hearing. The court upheld the statutory mechanism which mandates extinction upon listing, noting that parties may only request a hearing if they wish to contest the closure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic inclusion of a tax case in the closure registry triggers statutory extinction of the proceedings, with the exception of a party's right to request a hearing for further arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3839/2023 R.G. proposto da CIRILLO NICOLA, rappresentato e difeso in secondo grado dall’Avv. CARONE RAFFAELE, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della PUGLIA SEZ. STACCATA TARANTO, n. 2197/29/2022,depositata in data 09/08/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL